Art. 5.
              Punteggi del concorso - Titoli valutabili
  La commissione esaminatrice di cui al precedente art.  4  disporra'
complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti:
  20 punti per i titoli;
  200 punti per le prove di esame.
  I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
  100 punti per le prove scritte;
  100 punti per la prova orale.
  I  titoli  valutabili  ed  i  punteggi  ad essi attribuibili sono i
seguenti:
  a) titoli di studio: saranno valutati il  punteggio  riportato  nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso  fino  ad  un  massimo di punti 3 e il possesso di eventuali
titoli di studio di livello superiore fino ad un massimo di  punti  1
per un totale di punti 4;
  b) attivita' lavorativa: saranno valutati i servizi prestati, anche
con  rapporto  di  lavoro  determinato,  alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e quelli prestati alle dipendenze di  privati  datori
di  lavoro,  fino  ad  un  massimo  di  12  punti,  in relazione alla
pertinenza con l'attivita' prevista  per  il  posto  a  concorso,  in
ragione  di punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di pertinenza, per
ogni tre mesi di attivita' lavorativa; non si da luogo a  valutazione
dei  periodi  di  attivita'  lavorativa  ritenuta  non pertinente con
quella prevista per il posto a concorso;
  c)  qualificazione  professionale:  saranno  valutati  i diplomi di
qualificazione  professionale  o  la  partecipazione   a   corsi   di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il
posto  a  concorso  con  l'assegnazione  di un punteggio, riferito al
singolo diploma o  corso,  compreso  tra  punti  0,5  e  punti  2  in
relazione  al  grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo
di punti 4.
  I titoli dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso e dovranno essere idoneamente documentati  entro  lo  stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
  Di detti titoli  e  della  relativa  documentazione  dovra'  essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
  I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono  essere
in  originale  o  in  copia  autenticata  ovvero  in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
  I candidati possono altresi'  dimostrare  il  possesso  dei  titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni  o  dell'atto  di  notorieta',  da  rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
  Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per  i  cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
  La  commissione  esaminatrice  determinera'  i   criteri   per   la
valutazione  dei  titoli  di cui al precedente punto a) prima di aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
  La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  successivamente  alle
prove  scritte  -  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.