Art. 6.
              Prove - Programma di esame - Valutazione
  Le prove del concorso consistono:
  a) in due prove scritte, una delle quali potra' essere a  contenuto
teorico-pratico;
  b) in una prova orale.
  I programmi relativi sono riportati nell'allegato 1.
  Saranno  ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato in ognuna delle singole  prove  scritte  un  punteggio  non
inferiore a 70 punti su 100.
  Supereranno  la  prova  orale  e  saranno,  pertanto, inclusi nella
graduatoria di merito i candidati  che  nella  prova  stessa  avranno
riportato un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
  La  votazione  complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova orale, risultera' dalla somma  del  punteggio  riportato  nella
valutazione  dei  titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
  I  candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame
nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.