Art. 5.


   1.  Le  borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte
graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/2001 secondo le classi di
borse di studio indicate dall'art. 1 del presente bando.
   2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
    a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti;
    b)   in   considerazione  del  reddito,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
    c)  con  riguardo  al merito scolastico o universitario, da 1 a 3
punti.
   3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie riferite
ai  soggetti  portatori di handicap di cui all'art. 1, comma 4, sulla
base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
   4.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dall'ultima  riunione  della  commissione,  predispone il decreto che
rende esecutive le graduatorie approvate dalla commissione medesima.
    Roma, 2 dicembre 2008
                                               Il Segretario generale