Art. 5.

                         Valutazione titoli


   Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare i titoli per i quali
chiede  la  valutazione  ed  allegare,  a  pena di non valutazione, i
documenti  ufficiali  in  originale  od  in  copia  autenticata,  che
comprovino    il   possesso   dei   titoli   indicati,   ovvero   una
autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente
i  riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale
votazione riportata.
   La  valutazione  dei  titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che  si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  della prova
orale.
   I  titoli  valutabili,  per  i  quali  e'  attribuito un punteggio
complessivo di 10/10, sono i seguenti:
    titoli di studio fino ad un massimo di punti 4;
    pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 3;
    attivita'   come   assegnista  di  ricerca  o  borsista  in  area
pertinente, fino ad un massimo di punti 2;
    altri titoli, fino ad un massimo di punti 1.
   Le  pubblicazioni  dovranno  essere  presentate  in originale o in
fotocopia,  purche'  venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  nella  quale  il  candidato
dichiari   che   le  fotocopie  allegate  sono  conformi  alle  opere
originali.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   Qualora  la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata  da  persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
   Qualora  nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di  identita',  il  candidato  verra'  ammesso al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
   Non  verranno  presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive  non  conformi  alle  caratteristiche  richieste (possono
essere  utilizzati i moduli disponibili presso il Servizio Concorsi e
Mobilita')  o  che  perverranno  a questa Universita' dopo il termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione alla
selezione.
   Ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445, fermo restando quanto
previsto  dalla  legge 15.5.1997  n. 127, qualora dal controllo delle
dichiarazioni  sostitutive  emerga  la  non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
   Si invitano i candidati a ritirare i titoli presentati entro i due
mesi  successivi  al termine per l'inoltro di eventuali contestazioni
inerenti  il  provvedimento  finale  di approvazione degli atti della
selezione.   Decorso   tale   termine  l'Amministrazione  non  assume
responsabilita' circa l'eventuale impossibilita' della restituzione.