Art. 7. Accertamento della conoscenza della lingua inglese e verifica del possesso degli ulteriori requisiti di ammissione 1. La conoscenza della lingua inglese di livello almeno Intermediate B1, secondo la classificazione CEF (Common European Framework of Reference for Languages) del Consiglio d'Europa potra' essere comprovata mediante la presentazione di un'attestazione rilasciata, entro i sei mesi precedenti il termine di presentazione della domanda, da una pubblica amministrazione o, in alternativa, da un istituto di lingue autorizzato. 2. In alternativa, la conoscenza della lingua inglese sara' accertata mediante prova svolta da istituto di lingue appositamente incaricato dall'Amministrazione. Tale prova avra' luogo presso la sede del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in via G. Ribotta n. 5, in data 2 marzo 2009, ore 9. Per il candidato che avra' indicato nella domanda l'intenzione di sostenere la prova di lingua. l'assenza dalla prova comporta l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa. 3. La prova ha lo scopo di accertare, sulla base dei criteri individuati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, la conoscenza lessicale. grammaticale e sintattica, nonche' la capacita' di comprensione della lingua inglese parlata e scritta. 4. La prova sara' articolata in due parti, l'una consistente in un colloquio finalizzato ad esaminare la pronuncia del candidato, la sua capacita' di parlare in maniera corrente, di comprendere e di interagire, l'altra composta da un quiz grammaticale a scelta multipla e da una prova di comprensione scritta e orale sulla base della lettura e dell'ascolto di testi in aula. 5. Gli esiti della prova saranno comunicati dall'Istituto di lingue incaricato all'Amministrazione, che redigera' l'elenco di tutti i candidati in possesso del prescritto requisito della conoscenza della lingua inglese. 6. Per i soli candidati inseriti nell'elenco di cui al comma precedente la commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti di ammissione, sulla base della documentazione presentata dai candidati ai sensi del successivo art. 10. 7. All'esito dell'accertamento e della verifica di cui ai commi precedenti, sara' redatto l'elenco dei candidati ammessi alla selezione.