Art. 7.

Accertamento  della  conoscenza  della  lingua inglese e verifica del
          possesso degli ulteriori requisiti di ammissione


   1.   La   conoscenza   della  lingua  inglese  di  livello  almeno
Intermediate  B1,  secondo  la  classificazione  CEF (Common European
Framework  of  Reference for Languages) del Consiglio d'Europa potra'
essere   comprovata  mediante  la  presentazione  di  un'attestazione
rilasciata,  entro  i sei mesi precedenti il termine di presentazione
della  domanda, da una pubblica amministrazione o, in alternativa, da
un istituto di lingue autorizzato.
   2.  In  alternativa,  la  conoscenza  della  lingua  inglese sara'
accertata  mediante  prova svolta da istituto di lingue appositamente
incaricato  dall'Amministrazione.  Tale  prova  avra' luogo presso la
sede del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
in via G. Ribotta n. 5, in data 2 marzo 2009, ore 9. Per il candidato
che  avra'  indicato nella domanda l'intenzione di sostenere la prova
di   lingua.   l'assenza  dalla  prova  comporta  l'esclusione  dalla
selezione, qualunque ne sia la causa.
   3.  La  prova  ha  lo  scopo  di accertare, sulla base dei criteri
individuati  dalla  Direzione  generale  dei  farmaci  e  dispositivi
medici,  la  conoscenza lessicale. grammaticale e sintattica, nonche'
la capacita' di comprensione della lingua inglese parlata e scritta.
   4. La prova sara' articolata in due parti, l'una consistente in un
colloquio finalizzato ad esaminare la pronuncia del candidato, la sua
capacita'  di  parlare  in  maniera  corrente,  di  comprendere  e di
interagire,  l'altra  composta  da  un  quiz  grammaticale  a  scelta
multipla  e  da  una prova di comprensione scritta e orale sulla base
della lettura e dell'ascolto di testi in aula.
   5.  Gli  esiti  della  prova  saranno  comunicati dall'Istituto di
lingue  incaricato  all'Amministrazione,  che  redigera'  l'elenco di
tutti   i  candidati  in  possesso  del  prescritto  requisito  della
conoscenza della lingua inglese.
   6.  Per  i  soli  candidati  inseriti  nell'elenco di cui al comma
precedente la commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
verifica  del possesso degli ulteriori requisiti di ammissione, sulla
base  della  documentazione  presentata  dai  candidati  ai sensi del
successivo art. 10.
   7.  All'esito  dell'accertamento  e della verifica di cui ai commi
precedenti,   sara'  redatto  l'elenco  dei  candidati  ammessi  alla
selezione.