Art. 8.

              Assunzione in servizio e periodo di prova


   Il   candidato   dichiarato   vincitore  sara'  invitato  a  mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, a stipulare un contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  con  l'Universita' degli studi della
Tuscia  di  Viterbo,  entro  il termine previsto dalla nota d'invito.
Decorso  tale termine, fatta salva la possibilita' di una sua proroga
a  richiesta  dell'interessato  in  caso di comprovato e giustificato
impedimento,  non  si  da'  luogo  alla stipulazione del contratto di
lavoro.
   Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause  di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro  del  compatto  Universita'  vigenti,  dalle  norme  di  legge
concernenti  i  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto
compatibili  con  la natura e di fini istituzionali dell'Universita',
nonche' dalle norme comunitarie in materia.
   Il  dipendente  assunto verra' inquadrato nella Categoria C - area
tecnica,   tecnico-scientifica   ed  elaborazione  dati  -  posizione
economica  C1  e  il  trattamento economico sara' quello previsto dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  in  vigore  al  momento
dell'assunzione.
   Il  dipendente  assunto  e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
   Decorsa  la  meta'  del  suddetto  periodo  di prova, nel restante
periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita' sostituiva del
preavviso,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dal contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   o  dalle  norme  modificative,
integrative  e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione
deve essere motivato.
   Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   Per   la  restante  disciplina  si  rinvia  al  vigente  contratto
collettivo di lavoro.