Art. 9.

                     Presentazione dei documenti


   Entro  trenta  giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
alla  richiesta  di  costituzione del rapporto di lavoro il candidato
vincitore  dovra'  presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione:
    1)  certificato medico, in regola con le vigenti disposizioni sul
bollo,  rilasciato  dall'azienda  sanitaria competente per territorio
attestante   l'idoneita'   fisica   al   servizio   continuativo   ed
incondizionato  nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in caso
di   presenza   di   qualche   imperfezione,   questa  dovra'  essere
specificatamente  menzionata  con  la dichiarazione che la stessa non
menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).
   Tale  certificato  deve  essere  di  data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro.
   Se appartenente alle categorie protette dovra' inoltre produrre la
dichiarazione   legalizzata  rilasciata  da  un  ufficiale  sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita'  o  mutilazione,  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla
salute  o  alla  incolumita'  dei compagni di lavoro o alla sicurezza
degli impianti.
   Ai  soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n.  104,  saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
   L'amministrazione  ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente.
    2)  Dichiarazione  resa  ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
dalla quale risulti:
     a) luogo e data di nascita;
     b)   cittadinanza   e   godimento   dei  diritti  politici,  con
l'indicazione  che  tali requisiti erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando;
     c)  la  posizione  agli  effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
     d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
     e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1);
     f)  se  il  candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve
essere rilasciata anche se negativa.
   A   termine   dell'ultimo  comma  dell'art.  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, il personale
statale  di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una
copia  integrale  dello  stato matricolare, il certificato medico, la
dichiarazione  di  cui  al  punto 2) per quanto riguarda il titolo di
studio  ed  e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di
rito.
   Per  i  dipendenti di questo Ateneo valgono le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto rettorale n. 951 del 27 luglio 2000.
   I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui   lo   straniero  e'  cittadino,  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati  e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo  utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
   Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato dall'Universita'
in  caso  di  comprovato impedimento, scaduto inutilmente il suddetto
termine,  non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro,
ovvero  si  provvede,  per  i rapporti gia' instaurati, all'immediata
risoluzione dei medesimi.
   L'Amministrazione,  nei  trenta giorni successivi la presentazione
dei  suddetti  documenti,  provvedera'  ad invitare gli interessati a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.