Art. 6. Il tirocinio e' una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e si svolge secondo le modalita' previste dai successivi commi del predetto art. 2. La data di inizio del predetto tirocinio e' fissata al 2 aprile 2009 per la prima sessione e al 2 novembre 2009 per la seconda sessione.