Art. 6.


   Il  tirocinio  e' una prova pratica a carattere continuativo della
durata  di  tre  mesi  svolto  presso  le strutture di cui al comma 1
dell'art.  2  del  decreto  ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e si
svolge  secondo  le  modalita'  previste  dai  successivi  commi  del
predetto art. 2.
   La  data  di  inizio del predetto tirocinio e' fissata al 2 aprile
2009  per  la  prima  sessione  e  al  2 novembre 2009 per la seconda
sessione.