Art. 10. Prove di efficienza fisica 1. Tutti i concorrenti che hanno sostenuto la prova culturale di cui all'articolo art.9, comma 1, o solo quelli ammessi alle successive prove concorsuali ai sensi dell'art.9, comma 2 nel caso in cui tale accertamento abbia valore di prova preliminare, saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5, per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' definite con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 14, avverra' a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica in tenuta ginnica e portando al seguito: un documento di riconoscimento in corso di validita', nonche' di una copia fotostatica dello stesso; certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinera' la non ammissione a sostenere dette prove; idoneo abbigliamento antipioggia. I concorrenti di sesso femminile, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al comma 6 e per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 13, dovranno esibire il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non potranno essere sottoposte in alcun modo alle prove di efficienza fisica. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio obbligatorio; piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; salto in alto (120 centimetri, un tentativo) - esercizio facoltativo; trazioni alla sbarra (3, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio obbligatorio; piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; salto in alto (100 centimetri, un tentativo) - esercizio facoltativo; trazioni alla sbarra (2, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente nei commi 5 e 6, determinera' giudizio di non idoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti/prove e l'esclusione dal concorso. Il superamento degli esercizi facoltativi determinera' l'attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nel gia' citato allegato “D” al presente decreto, fino ad un massimo di punti 2. Tale allegato “D” contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortunio verificatosi prima e/o durante l'effettuazione degli esercizi.