Art. 10.

                     Prove di efficienza fisica


   1.  Tutti  i concorrenti che hanno sostenuto la prova culturale di
cui   all'articolo  art.9,  comma  1,  o  solo  quelli  ammessi  alle
successive prove concorsuali ai sensi dell'art.9, comma 2 nel caso in
cui  tale  accertamento  abbia  valore  di prova preliminare, saranno
convocati  presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con
le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma 5, per sostenere le
prove  di  efficienza  fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b).
   2.  Le  prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite  con  provvedimento  del  Comandante  Generale dell'Arma dei
carabinieri.
   3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire  al  predetto Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e
Concorsi,  istanza  di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912)  entro  il  giorno  di  prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  solo  se  compatibile  con  la data di
formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 14,
avverra'  a  mezzo  e-mail  (qualora  sia  stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
   4.  I  concorrenti  dovranno  presentarsi alle prove di efficienza
fisica in tenuta ginnica e portando al seguito:
    un  documento di riconoscimento in corso di validita', nonche' di
una copia fotostatica dello stesso;
    certificato  di  idoneita'  all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da
strutture   sanitarie   pubbliche  o  private  convenzionate  in  cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport.
    La  mancata  presentazione  del  certificato  o  l'esibizione  di
referto  non  valido determinera' la non ammissione a sostenere dette
prove;
    idoneo abbigliamento antipioggia.
   I  concorrenti di sesso femminile, al solo fine dell'effettuazione
in  piena  sicurezza  degli  esercizi  di  cui  al  comma  6 e per le
finalita'  di  cui  all'articolo  11,  comma  13, dovranno esibire il
referto  attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su
sangue  o  urine,  effettuato  presso  struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  entro  i  cinque giorni precedenti la data di
presentazione.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza le
concorrenti  non  potranno essere sottoposte in alcun modo alle prove
di efficienza fisica.
   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    corsa  piana  di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio
obbligatorio;
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  12,  tempo  limite  2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    salto   in  alto  (120  centimetri,  un  tentativo)  -  esercizio
facoltativo;
    trazioni   alla   sbarra   (3,   tempo  limite  2')  -  esercizio
facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso  maschile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
   6.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    corsa  piana  di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio
obbligatorio;
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  10,  tempo  limite  2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    salto   in  alto  (100  centimetri,  un  tentativo)  -  esercizio
facoltativo;
    trazioni   alla   sbarra   (2,   tempo  limite  2')  -  esercizio
facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
   7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente  nei  commi  5  e  6,  determinera'  giudizio  di non
idoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 8,
comma  1,  lettera  b)  e  quindi  la  non  ammissione  ai successivi
accertamenti/prove  e l'esclusione dal concorso. Il superamento degli
esercizi  facoltativi  determinera'  l'attribuzione  di  un punteggio
secondo    le   modalita'   indicate   nel   gia'   citato   allegato
“D”  al  presente decreto, fino ad un massimo di punti 2.
Tale   allegato   “D”   contiene  disposizioni  circa  le
modalita'  di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere  i  concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di  infortunio  verificatosi  prima e/o durante l'effettuazione degli
esercizi.