Art. 11.

                        Accertamenti sanitari


   1.  I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, presso il Comando Generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento,  ad  accertamenti sanitari, a cura della commissione di
cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera c), volti alla verifica del
possesso  dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita'
di carabiniere.
   2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della  sanita' militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni,  citate  nelle  premesse,  e  con  quelle  definite nel
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma dei
carabinieri.
   3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  gli  accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire  al  predetto Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e
Concorsi,  istanza  di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912)  entro  il  giorno  di  prevista presentazione, inviando
documentazione  probatoria  del  motivo dell'assenza. Per l'eventuale
riconvocazione  si  osserveranno  le disposizioni di cui all'articolo
10, comma 3, del presente decreto.
   4. All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
    a) esibire:
     referto  da  cui  risulti  l'esito  dell'esame  radiografico del
torace  in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
     certificato  rilasciato  da  una  struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  attestante  la  recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
     referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica
o  privata  convenzionata,  entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti  psico-fisici  e  referto  attestante l'esito di test di
gravidanza  mediante  analisi  su  sangue  o urine, effettuato presso
struttura  sanitaria  pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di presentazione (per le concorrenti di
sesso femminile);
    b)   produrre,   ai   fini   dell'effettuazione   delle  indagini
radiologiche,  la  dichiarazione  di  consenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato «E» al presente decreto.
   5.      I      concorrenti      affetti      da     deficit     di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD) dovranno produrre certificato,
rilasciato  dal  proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato dagli
interessati,   che   attesti   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza    di   deficit   di   G6PD,   eventuali   pregresse
manifestazioni  emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio  non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra',
altresi',  essere  conforme  all'allegato  «F», che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto. La mancata presentazione di detto
certificato  determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente agli
accertamenti  sanitari.  I medesimi concorrenti affetti da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  che  siano  stati  giudicati
idonei  agli  accertamenti  sanitari, dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione  di  ricevuta informazione e di responsabilizzazione in
conformita'  all'allegato  «G»,  che costituisce parte integrante del
presente decreto.
   6.  A  ciascun  concorrente  verra'  attribuito, secondo i criteri
stabiliti  dalle  vigenti  direttive, un profilo sanitario che terra'
conto  delle  caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
    a) statura non inferiore a:
     cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
     cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
    b)  apparato visivo con acutezza della vista uguale o superiore a
complessivi  16/10  e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile  con  correzione  non  superiore alle 4 diottrie per la
sola  miopia,  anche  in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche  in  un  solo  occhio,  per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso cromatico normale alle
matassine colorate.
   Tra   gli   interventi   di   chirurgia   refrattiva   e'  ammessa
esclusivamente la tecnica PRK.
   7.  La  commissione,  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    a) visita antropometrica - anamnestica;
    b) visita cardiologica con E.C.G.;
    c) visita oculistica;
    d) visita odontoiatrica;
    e) visita otorinolaringoiatrica;
    f) colloquio psichiatrico;
    g) visita ortopedica;
    h)   analisi  completa  delle  urine,  compresa  la  ricerca  dei
cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti  e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
    i) analisi del sangue concernente:
     emocromo completo;
     glicemia;
     azotemia;
     creatininemia;
     transaminasemia (ALT-AST);
     bilirubinemia totale e frazionata;
     G6PD (metodo quantitativo).
   I   concorrenti   di   sesso   femminile   saranno  sottoposti  ad
accertamento  ginecologico.  La  commissione potra' comunque disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
   8.  La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 6.
   9.  La  commissione,  seduta  stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  della  visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
    «idoneo»  con  indicazione  del profilo sanitario di cui al comma
10;
    «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
   10.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 6, cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:

=====================================================================
  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  VS  |  AU
=====================================================================
1      |2      |2      |2      |2      |2      |2      |2     |2

   11. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
    imperfezioni  ed  infermita'  ritenute  causa di non idoneita' al
servizio  militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano
l'attribuzione  di  un  coefficiente  uguale  o  superiore  a «2» per
l'apparato  psichico  e  «3»  per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti dal bando;
    positivita'  ai  cataboliti  urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope,  da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
    tutte  quelle  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere.
   Costituiscono  altresi'  motivo  di  non  idoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte   dall'uniforme,   quando  per  sede,  dimensioni  o  natura,
compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa.
   12.   Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle  condizioni  del  soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti  giudicati  non idonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
   13.  In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione
non  potra'  in  alcun  modo  procedere  agli accertamenti previsti e
dovra'  astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo
3,  comma  2,  del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.
114  e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica
datata   5   dicembre   2005  per  l'applicazione  dell'elenco  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della
graduatoria  di  merito di cui all'articolo 14, dovranno essere state
giudicate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena
l'immediata  esclusione;  lo  stesso  dicasi per coloro nei confronti
delle   quali  sia  rilevato  il  richiamato  impedimento  temporaneo
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.