Art. 11. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ad accertamenti sanitari, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. 4. All'atto della presentazione, i candidati dovranno: a) esibire: referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici; certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici e referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (per le concorrenti di sesso femminile); b) produrre, ai fini dell'effettuazione delle indagini radiologiche, la dichiarazione di consenso, in carta semplice, conforme all'allegato «E» al presente decreto. 5. I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD, eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra', altresi', essere conforme all'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari. I medesimi concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), che siano stati giudicati idonei agli accertamenti sanitari, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformita' all'allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo con acutezza della vista uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva e' ammessa esclusivamente la tecnica PRK. 7. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita antropometrica - anamnestica; b) visita cardiologica con E.C.G.; c) visita oculistica; d) visita odontoiatrica; e) visita otorinolaringoiatrica; f) colloquio psichiatrico; g) visita ortopedica; h) analisi completa delle urine, compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; i) analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; azotemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico. La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 8. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 6. 9. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al comma 10; «non idoneo» con l'indicazione del motivo. 10. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU ===================================================================== 1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 11. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita' al servizio militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a «2» per l'apparato psichico e «3» per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere. Costituiscono altresi' motivo di non idoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura, compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa. 12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 13. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in alcun modo procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 14, dovranno essere state giudicate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena l'immediata esclusione; lo stesso dicasi per coloro nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.