Art. 13. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 12, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «C». 2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di 30/100i, secondo le modalita' di seguito indicate: a. periodi di servizio quale volontario in ferma breve (VFB), fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: fino a due anni di servizio (oltre la ferma breve triennale): punti 1; superiore a due anni di servizio (oltre la ferma breve triennale): punti 2; b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori area, fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: sino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1; superiore a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 3. Non saranno ritenuti utili ai fini valutativi i periodi riferiti a missioni effettuate in territorio nazionale; c. ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: eccellente o giudizio equivalente: punti 3; superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da «mancata redazione» dovra' essere valutato il documento immediatamente precedente; d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti, cosi' ripartiti: 2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; 2 per promozione straordinaria per merito di guerra; 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; 1,30 per la croce di guerra al valor militare; 1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto; 1 per l'encomio solenne; 0,50 per l'encomio o elogio; e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello piu' elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: diploma di laurea e/o laurea magistrale (o titoli equipollenti): punti 2; diploma di scuola media superiore (5 anni) che consenta l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1; f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 16 punti. Per la verifica del titolo dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la commissione di cui all'articolo 8, comma 1, sottoporra' i candidati madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14: da 0,00 a 59,99/100: 0 punti; da 60,00 a 70,00/100: 4 punti; da 70,01 a 80,00/100: 8 punti; da 80,01 a 90,00/100: 12 punti; da 90,01 a 100/100: 16 punti. I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di cui sopra saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto accertamento non sara' riconosciuto il possesso del titolo dichiarato; g. conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti: 4 punti se riferita a due o piu' lingue; 1 punto se riferita, invece, ad una sola lingua. Detto punteggio non sara' attribuito negli stessi casi previsti dalla precedente lettera f; h. brevetto di paracadutismo militare: 1,50 punti.