Art. 14.

         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso


   1.  La  commissione  esaminatrice  di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  a)  formera'  la  graduatoria finale di merito sommando, per
ciascun concorrente giudicato idoneo, il punteggio riportato:
    a)  nella  prova di selezione/preliminare a carattere culturale e
logico-deduttivo;
    b) nelle prove di efficienza fisica;
    c) nella valutazione dei titoli.
   2.   La   graduatoria   di  merito  sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale  del  Comandante  Generale dell'Arma dei carabinieri. In
tale  provvedimento  si  terra' conto delle riserve di posti indicate
nell'articolo  1,  comma  2.  I posti eventualmente non ricoperti dai
riservatari  potranno  essere devoluti a favore delle altre categorie
di  concorrenti  idonei  secondo l'ordine della graduatoria di merito
del concorso.
   3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito
si  applicheranno,  in  sede  di  approvazione  della graduatoria, le
vigenti  disposizioni  in  materia  di preferenza per l'ammissione ai
pubblici  impieghi.  L'elenco  dei  titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato “B” al presente decreto.
   Il   decreto   di   approvazione   della  graduatoria  sara'  reso
disponibile  nel  sito http://www.carabinieri.it/ e presso il Comando
Generale  dell'Arma  dei  carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
Di  tale  pubblicazione  verra' data notizia mediante avviso inserito
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
   4.  Saranno  dichiarati  vincitori  del  concorso  ed ammessi alla
frequenza  del  corso formativo, che si svolgera' presso i reparti di
istruzione  di  assegnazione,  secondo  l'ordine della graduatoria, i
concorrenti  risultati  idonei,  fino a concorrenza dei posti messi a
concorso,  tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo
1,  comma  2. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo
l'ordine  della  graduatoria  stessa, un numero di concorrenti idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante
i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
   5.  La  convocazione dei vincitori presso il reparto di istruzione
di  assegnazione  sara'  effettuata a mezzo lettera raccomandata, con
avviso  di  ricevimento  o  telegramma  o  e-mail  (qualora sia stato
indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione).