Art. 16. Presentazione al corso 1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal Dirigente del Servizio Sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita' o temporanea non idoneita', che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 comma 4, da altri candidati idonei. 3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare: un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate; un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni precedenti. 4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al comma 3, alle interessate sara' notificato il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato e, pertanto, saranno escluse dal concorso e sostituite nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 con altri candidati idonei. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'articolo 14, comma 4. La Scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 6. I candidati in servizio o in congedo collocati in graduatoria utile e dichiarati vincitori del concorso, previo verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica con le modalita' di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 7. Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento, previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.