Art. 16.

                       Presentazione al corso


   1.  Il  corso  allievi  carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  e sara' disciplinato
dalle  disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette
Scuole.
   2.   L'Amministrazione   ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni  di  incorporamento,  ivi compresa la visita medica di
controllo  svolta dal Dirigente del Servizio Sanitario per verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psico-fisica. Qualora
riscontrati  affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute, i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento   per   l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio  nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita'
o  temporanea  non idoneita', che non si risolvano entro dieci giorni
dalla  data  fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di
cui all'articolo 14 comma 4, da altri candidati idonei.
   3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
    un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
    un   certificato   rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
   I  concorrenti  vincitori  di  sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare  un  referto  di  test  di gravidanza (mediante analisi su
sangue  o  urine),  effettuato  presso  struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, entro i cinque giorni precedenti.
   4.  In  caso di positivita' del test di gravidanza di cui al comma
3,  alle  interessate  sara'  notificato  il  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio militare
incondizionato e, pertanto, saranno escluse dal concorso e sostituite
nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 con altri candidati
idonei.
   5.  I  vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi  carabinieri  di  assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti  nei termini di cui all'articolo 14, comma 4. La Scuola di
assegnazione  potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare  tramite  il  Comando Stazione carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
   6.  I  candidati in servizio o in congedo collocati in graduatoria
utile  e  dichiarati  vincitori  del  concorso,  previo  verifica del
mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica con le modalita' di cui al
comma  2,  saranno  ammessi  alla  ferma  quadriennale  nell'Arma dei
carabinieri,  perdendo  il  grado  eventualmente rivestito durante il
servizio  prestato nelle Forze armate. Gli stessi verranno assunti in
forza  dalla  Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo
incorporamento.
   7.  Gli  arruolati,  dopo  sei  mesi dalla data di incorporamento,
previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
nel  ruolo Appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
Generale  dell'Arma dei carabinieri. Al termine del corso gli allievi
giudicati  idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le
modalita' all'epoca vigenti.