Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   Al   concorso   di  cui  all'articolo  1,  possono  partecipare  i
concorrenti di sesso maschile e femminile che:
    a)  siano  stati  arruolati  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n.332 e, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso,  abbiano  concluso  senza demerito la ferma breve triennale
nelle F.A. (VFB);
    b) siano cittadini italiani;
    c) godano dei diritti civili e politici;
    d) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti
di  eta'  previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i  pubblici
impieghi;
    e)  siano  in  possesso  dell'idoneita'  attitudinale al servizio
nell'Arma  dei  carabinieri,  prevista  dagli  articoli  5,  comma 1,
lettera  c)  e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio1995, n.
198,  che  verra'  accertata  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione e
Reclutamento  del  Comando  Generale dell'Arma dei carabinieri con le
modalita' indicate nell'articolo 12;
    f)  non  siano  stati  congedati  d'autorita'  da qualsiasi Forza
armata  o Corpo militarmente organizzato dello Stato, per inidoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza
disciplinare  ovvero  per  inadempienza ai doveri del militare di cui
alla legge 11 luglio 1978, n.382;
    g)  siano  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria di 1°
grado;
    h)  siano  in  possesso  dell'idoneita'  psico-fisica,  di cui al
decreto  del  Ministro della Difesa del 4 aprile 2000, n.114, emanato
ai  sensi  dell'articolo  1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.
380,  e  alle  direttive tecniche ministeriali citate nelle premesse,
che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  con le modalita'
indicate nell'articolo 10;
    i) abbiano una statura non inferiore a:
     165 cm, per i concorrenti di sesso maschile;
     161 cm, per i concorrenti di sesso femminile;
    j)  non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio da precedente
arruolamento  in  qualsiasi  Forza armata o Corpo armato dello Stato,
per  perdita  del  grado  o  retrocessione della classe, per condanna
penale per delitti non colposi;
    k)   non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  da  corpi
militarmente  organizzati  o non siano stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
    l)   non   siano  incorsi  nel  proscioglimento  d'autorita'  per
protratto,   insufficiente   rendimento   in   servizio,   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
settembre 1997, n.332;
    m) non siano stati condannati per delitto non colposo;
    n)  non  siano  imputati  per  delitto non colposo o sottoposti a
misure di prevenzione;
    o)  non  si  trovino  in  situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
    p)  siano  in  possesso  dei  requisiti  morali  e  di  condotta,
richiesti  dall'articolo  26  della  legge  1  febbraio  1989, n. 53,
nonche'  di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11
luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
   2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della domanda indicato
nell'articolo  3  e  mantenuti,  fatta eccezione per quelli di cui al
comma  1,  lettere  a),  d),  e), g), ed i), fino all'ammissione alla
ferma  quadriennale nell'Arma dei carabinieri. Tutti i candidati sono
ammessi   alle   prove/accertamenti  concorsuali  con  riserva  della
verifica del possesso dei requisiti.
   3.  Il  Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  puo' disporre in
qualunque  momento,  con  decreto motivato, l'esclusione dal concorso
dei  candidati  che,  ad  una verifica anche successiva, risultino in
difetto  di  uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la
decadenza dalla nomina.