Art. 2. Requisiti di partecipazione Al concorso di cui all'articolo 1, possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che: a) siano stati arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332 e, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano concluso senza demerito la ferma breve triennale nelle F.A. (VFB); b) siano cittadini italiani; c) godano dei diritti civili e politici; d) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; e) siano in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, prevista dagli articoli 5, comma 1, lettera c) e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 198, che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri con le modalita' indicate nell'articolo 12; f) non siano stati congedati d'autorita' da qualsiasi Forza armata o Corpo militarmente organizzato dello Stato, per inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n.382; g) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado; h) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica, di cui al decreto del Ministro della Difesa del 4 aprile 2000, n.114, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e alle direttive tecniche ministeriali citate nelle premesse, che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri con le modalita' indicate nell'articolo 10; i) abbiano una statura non inferiore a: 165 cm, per i concorrenti di sesso maschile; 161 cm, per i concorrenti di sesso femminile; j) non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, per perdita del grado o retrocessione della classe, per condanna penale per delitti non colposi; k) non siano stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; l) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' per protratto, insufficiente rendimento in servizio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332; m) non siano stati condannati per delitto non colposo; n) non siano imputati per delitto non colposo o sottoposti a misure di prevenzione; o) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere; p) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta, richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte. 2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda indicato nell'articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per quelli di cui al comma 1, lettere a), d), e), g), ed i), fino all'ammissione alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri. Tutti i candidati sono ammessi alle prove/accertamenti concorsuali con riserva della verifica del possesso dei requisiti. 3. Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati che, ad una verifica anche successiva, risultino in difetto di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la decadenza dalla nomina.