Art. 8.

                             Commissioni


   1.  Con  successivi  decreti del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri, saranno nominate:
    a) la commissione esaminatrice, preposta:
     alla   valutazione   della   prova  di  selezione/preliminare  a
carattere culturale e logico-deduttivo e dei titoli;
     alla  verifica  della  conoscenza  della  lingua straniera per i
concorrenti  di  madrelingua di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
f);
     alla   formazione,   qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'articolo   5,   comma  2,  della  graduatoria  stilata  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, nonche' di quella finale di merito;
    b)  la  commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
    c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
    d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
   2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
    un  ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
    un  ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
maggiore, membro;
    un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti,
    membro aggiunto,
per  la  verifica  della  conoscenza  della  lingua  straniera  per i
concorrenti di madrelingua;
    un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
   3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da:
    un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
    un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
    un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
   La  commissione  potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento delle
prove,  di  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in possesso della
qualifica  di  istruttore  militare  di educazione fisica. Durante le
prove sara' garantita l'assistenza di personale medico.
   4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta dal
seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
    un  ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
    due  ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o,
a  parita'  di  grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
   Detta  commissione  si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
   5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal
seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
    un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
    un  ufficiale  con  qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro;
    un ufficiale, psicologo, membro.
   Il  meno  elevato  in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei   membri   svolgera'  anche  le  funzioni  di  segretario.  Detta
commissione  potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
personale  del  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento del
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.