Art. 3. Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri, elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania, Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non sono sedi di istituti tecnici per geometri; Montefiascone individuata per il collegio ubicato nel comune di Viterbo per non utilizzabilita' dell'ITIGS di Viterbo. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.