Art. 3.

                            Sedi di esame


   1.  Sono  sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri,
elencati  nella  tabella  A  allegata,  ubicati nelle citta' sedi dei
collegi  dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania,
Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi
ubicati  nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non
sono sedi di istituti tecnici per geometri; Montefiascone individuata
per il collegio ubicato nel comune di Viterbo per non utilizzabilita'
dell'ITIGS di Viterbo.
   2.   Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art.  10  del  regolamento,  possono essere costituite
commissioni  per  candidati  provenienti da diverse sedi di collegi o
piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
   3.  Qualora  gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
   4.  Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.