Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta tabella A ubicato nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano piu' circoscrizioni di collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame, sede prescelta con i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ed inviate al collegio nella cui circoscrizione risulta ubicato il detto istituto, si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.