Art. 7.

                       Adempimenti dei collegi


   1.  Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano  al Ministero della Istruzione, Universita' e
Ricerca   entro  la  data  del  30  aprile  2009,  a  mezzo  fax  (n.
06/58492602),  il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai
fini  della  determinazione del numero delle commissioni da nominare.
Detta  comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non
sia  pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al consiglio nazionale.
   2.  Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12  maggio 2009, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati
in  possesso  dei requisiti per consentire al Ministero di provvedere
alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi provvedono a
formare  i  detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72
decreto   del   Presidente   della   Repubblica  n.  445/2000)  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  candidati  nelle  domande, con
riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel registro dei
praticanti  e  sia  al  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui al
precedente  art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun
candidato,  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di nascita,
nonche'  il  requisito  di ammissione posseduto, di cui al precedente
art.  2,  da  indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o
E).  Accanto  al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
apposta  anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
   3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
    «Il  Presidente  del collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli   6   e   7   del  regolamento  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreti
ministeriali  15  marzo  1986  e  14  luglio  1987), relativamente ai
candidati, in numero di …..., di cui all'elenco nominativo che
precede:
     l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2,
comma  2, legge n. 75/1985; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e
3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
    di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute
e  la  loro  utile  produzione  e  di  aver  compiuto  ogni opportuno
accertamento di competenza;
    di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
   4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto   elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
   5.  Entro  la  data del 13 ottobre 2009, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una  fotocopia  della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono  essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui  sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate  al  Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma  2).  Nel  caso  in  cui i candidati di un collegio siano stati
assegnati  a  piu'  commissioni,  con sede nello stesso istituto o in
istituti   diversi,   il   medesimo  collegio  allega,  per  ciascuna
commissione,  oltre  al  detto  elenco  generale,  specifica distinta
recante  indicazione  dei  candidati  assegnati  dal  Ministero  alla
singola commissione.
   6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro
e  non  oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle prove d'esame,
soltanto   alla   commissione  esaminatrice  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).