Art. 9.

                           Prove di esame


   1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e  tenendo  conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio
(art.  3,  comma  4),  alle  rispettive  sedi  di  esame nei giorni e
nell'ora  indicati  per  lo svolgimento delle prove scritto-grafiche,
muniti di valido documento di riconoscimento.
   2.  Gli  esami  hanno  carattere  specificatamente professionale e
consistono  in  due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti  che  possono  formare  oggetto  delle  prove di esame sono
indicati nella tabella B allegata.
   3.  Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle   due   prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in  calce  ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, regolamento).
   4.  Durante  le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (allegato A regolamento).
   5.  Non  sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati motivi sottoposti
tempestivamente  alla  valutazione  discrezionale  e definitiva della
commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di sostenere la prova
orale  nel  giorno  stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati  in  altra data solo a condizione che non si determini un
prolungamento  del  previsto  calendario  di esami (art. 12, comma 8,
regolamento).