Art. 11.

                        Titoli di preferenza


   1.  A  parita'  di  merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo  12,  si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
    a)  i  figli  dei  decorati  dell'Ordine  militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
    b)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
    c)  i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato,  abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di  dipendenti  civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
   I  suddetti  titoli  di  preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
   2.  In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
integrato  dall'articolo  2,  comma  9 della legge 16 giugno 1998, n.
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