Art. 11. Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.