Art. 12. Graduatorie di merito 1. I concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi quelli di cui al precedente articolo 10, commi 3 e 4 che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro il 4 settembre 2009 e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare anche a mezzo fax 0742/342208) saranno iscritti in tre distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una per gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione fisica e di quello riportato nella prova orale di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nella prova di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il coefficiente 1,2. I concorrenti che abbiano riportato la «sospensione del giudizio» e che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non abbiano ancora conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo che sia stato conseguito ed immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. Qualora, invece, gli stessi riportino esito negativo alla valutazione scolastica finale, saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). 2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del concorso: a) per il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti idonei di cui 9 (nove) aspiranti di sesso femminile; b) per il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti idonei di cui 17 (diciassette) aspiranti di sesso femminile; c) per il liceo scientifico europeo: i primi 20 (venti) concorrenti idonei di cui 4 (quattro) aspiranti di sesso femminile. 3. Per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente comma, si applicheranno le procedure disposte dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto. 4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito trasmettera' alla Direzione generale per il personale militare, per l'approvazione, le graduatorie fornite dai presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b) con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione. 5. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale e, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.