Art. 12.

                        Graduatorie di merito


   1.  I  concorrenti  idonei  in  tutte  le  prove  ed  in tutti gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo  4, comma 1 (compresi
quelli  di  cui  al  precedente articolo 10, commi 3 e 4 che dovranno
documentare tempestivamente, se possibile entro il 4 settembre 2009 e
comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico  prevista  per  l'istituto  di  provenienza, la conseguita
ammissione  alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva
da  presentare anche a mezzo fax 0742/342208) saranno iscritti in tre
distinte  graduatorie,  una  per gli aspiranti al liceo classico, una
per  gli  aspiranti  al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al
liceo  scientifico  europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale  del  voto  riportato da ciascuno nella prova di educazione
fisica  e  di quello riportato nella prova orale di cultura generale.
Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nella  prova  di  educazione  fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra'  aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato per
il   coefficiente   1,  tutto  diviso  per  il  coefficiente  1,2.  I
concorrenti  che  abbiano  riportato  la «sospensione del giudizio» e
che,  sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria di
merito,   non  abbiano  ancora  conseguito  l'idoneita'  alla  classe
successiva,  saranno  ammessi  con riserva e convocati alla frequenza
dei  corsi  presso  le  Scuole  militari  soltanto dopo che sia stato
conseguito  ed  immediatamente  comunicato  il giudizio definitivo di
ammissione  alla  frequenza della classe successiva. Qualora, invece,
gli  stessi  riportino  esito  negativo  alla  valutazione scolastica
finale,  saranno  esclusi  dal  concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
   2.  In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
    a)  per  il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti
idonei di cui 9 (nove) aspiranti di sesso femminile;
    b)  per il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti
idonei di cui 17 (diciassette) aspiranti di sesso femminile;
    c)   per  il  liceo  scientifico  europeo:  i  primi  20  (venti)
concorrenti idonei di cui 4 (quattro) aspiranti di sesso femminile.
   3.  Per  i  posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti  idonei  in  una  delle  graduatorie di cui al precedente
comma,  si applicheranno le procedure disposte dall'articolo 1, comma
2 del presente decreto.
   4.  Il  Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
trasmettera'  alla  Direzione generale per il personale militare, per
l'approvazione,   le   graduatorie   fornite   dai  presidenti  delle
commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b)
con  l'indicazione,  per  ogni concorrente, di tutti gli elementi che
hanno influito sulla loro formazione.
   5.  Le  graduatorie  di  merito  degli  idonei, tenuto conto della
riserva  di  posti  di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche'
dei  titoli  di  preferenza  dichiarati  dagli  interessati,  saranno
approvate   con   decreto  dirigenziale  e  pubblicate  nel  Giornale
ufficiale  del  Ministero  della  difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª
Serie   speciale   e,   a  puro  titolo  informativo,  nei  siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.