Art. 14.

                             Esclusioni


   1.  L'Amministrazione  puo', con provvedimento motivato, escludere
in  ogni  momento  dal concorso qualsiasi concorrente che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
Scuole  militari  dell'Esercito,  nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza  del  corso  di  studio,  qualora  il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.