Art. 14. Esclusioni 1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Scuole militari dell'Esercito, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.