Art. 15. Ordinamento degli studi 1. La Scuola militare «Nunziatella» e la Scuola militare «Teulie'» sono istituti d'istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi a tali Scuole militari sono di ordine: a) classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per il 1°, 2° e 3° liceo classico e per il 3°, 4° e 5° liceo scientifico; b) scientifico europeo, con materie ed orario settimanale come da scheda in allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e delle letterature straniere, le cattedre di francese, inglese e spagnolo, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico europeo. 2. Le classi che si formeranno nelle due predette Scuole militari saranno: a) per la Scuola militare «Nunziatella» una per il liceo classico e quattro per il liceo scientifico; b) per la Scuola militare «Teulie'» una per il liceo classico, due per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cesseranno di appartenere alla Scuola. 3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Pertanto, gli allievi non giudicati idonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno rinviati d'autorita'.