Art. 16.

                 Arruolamento e obblighi di servizio


   1.  Gli  allievi,  appena  compiuto  il 16° anno di eta', dovranno
contrarre  uno  speciale  arruolamento  volontario di tre anni per la
frequenza  del  corso  di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte  successive  rafferme  di  un  anno.  Gli  allievi  che  al
compimento  del  16°  anno  non  vorranno assoggettarsi al prescritto
arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare.
   2.  Gli  allievi  che,  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica di cui al comma 5 dell'articolo 8 del presente decreto, non si
troveranno   nelle   condizioni  volute  per  essere  arruolati  -  e
sempreche'  possano  acquisire in breve tempo la prescritta idoneita'
fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare, su proposta
motivata  del  Comandante  della  Scuola militare. In caso contrario,
potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli  studi  nell'anno
scolastico  in  corso, al termine del quale saranno allontanati dalla
Scuola.
   3.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno impartite
apposite  istruzioni  militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli  allievi  che  non  avranno  tratto  profitto  da tali istruzioni
potranno  essere  rinviati  in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
   4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su proposta
motivata  del  Comandante della Scuola, con provvedimento a carattere
definitivo  della  Direzione  generale  per  il  personale militare e
potra' essere adottato per:
    a) votazione insufficiente in attitudine militare;
    b)   reiterate   gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare;
    c)  perdita  dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
    d)  mancato  pagamento  della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia.
   Il  rinvio  in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento
della  Direzione  generale  per  il  personale militare, a seguito di
condanna   penale   per  delitti  non  colposi  anche  in  seguito  a
patteggiamento.
   5. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo stesso,
qualora   maggiorenne,   potranno   ottenere,  in  qualunque  momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
   6.  All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai  sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia o
al  quale  sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
   7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola,  sara'  consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta
per  il  trasferimento  ad  un'analoga  classe di un istituto statale
dello stesso ordine.