Art. 18. Dispensa totale o parziale dalla retta 1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: a) nel 1° liceo classico, nel 3° liceo scientifico e nel 3° liceo scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli 8/10; b) negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10. 4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato M che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 6. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: 1) copia dello stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di concessione o stato di servizio militare da cui risultino le concessioni; b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione privilegiata di guerra; c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore; d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio matricolare del genitore; e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore; f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato: decreto di pensione del genitore. 9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7 e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari.