Art. 18.

               Dispensa totale o parziale dalla retta


   1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
    a) agli orfani di guerra (o equiparati);
    b)  agli  orfani  di  dipendenti  militari  e  civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
   2.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
    a)  ai  figli  dei  decorati  dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
    b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
    c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato,  abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di  dipendenti  civili  di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
   I  titoli  di  dispensa  per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di  chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il giovane
risulti a carico.
   3.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
    a) nel 1° liceo classico, nel 3° liceo scientifico e nel 3° liceo
scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie  di  merito  dei  concorrenti  ammessi,  purche'  abbiano
superato  gli  esami  di  ammissione  con  una  media complessiva non
inferiore agli 8/10;
    b)  negli  anni  scolastici  successivi,  agli  allievi che negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
   4.  Potranno  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di  mezze  rette,  l'una  per  benemerenze  di famiglia e l'altra per
merito  personale.  Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante  il  tempo  in  cui  l'allievo  ripete  l'anno  di  corso per
insuccesso  negli  studi.  Per  ottenere  il beneficio della dispensa
dalla  retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi  commi  7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato M
che costituisce parte integrante del presente decreto.
   5. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare
successivamente  all'ammissione  dell'allievo alla Scuola, la domanda
per  la  concessione  del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel  termine  massimo  di  tre  mesi dalla data nella quale sia stato
accertato  il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal
caso   il  beneficio  sara'  accordato,  se  spettante,  con  effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
   6.  Il  Comando  della  Scuola  militare  interessata, ricevute le
domande,  ne  curera'  l'istruttoria,  accertando la regolarita' e la
completezza  della  documentazione  a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio  chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
   7.  Per  ottenere  la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del  presente  articolo,  alla  domanda  dovranno  essere allegate le
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle  disposizioni  del  gia'  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
    a) per gli orfani di guerra o equiparati:
     1)  copia  dello  stato  di  servizio  o  foglio matricolare del
genitore;
     2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
    b)  per  gli  orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
     1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
     2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
   8.  Per  ottenere  la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del  presente  articolo,  alla  domanda  dovranno  essere allegate le
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
    a)  per  i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di concessione
o stato di servizio militare da cui risultino le concessioni;
    b)  per  i  figli  di  mutilati  ed  invalidi di guerra: stato di
servizio  militare  del  genitore  o  decreto  concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
    c)   per  i  figli  di  ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
    d)  per  i  figli  di  ufficiali  di  complemento,  richiamati in
temporaneo  servizio,  che per il servizio prestato abbiano acquisito
il  diritto  al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del genitore;
    e)  per  i  figli  di  dipendenti  civili  di  ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
    f)  per  i  figli  di  titolari  di  pensioni  ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
   9.  I  concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in
luogo  delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7 e
8,  i  relativi  documenti  a  sostegno dell'istanza di esenzione. La
dispensa  dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma  3  del  presente  articolo  sara'  accordata  d'ufficio  dalla
Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi
delle Scuole militari.