Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che: a) abbiano, al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1994, estremi compresi; b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9; c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2008-2009 l'idoneita' alla ammissione al 1° liceo classico (terzo anno) ovvero al 3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo (terzo anno). Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti. 2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.