Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che:
    a)  abbiano,  al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di eta' e
non  superato  il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il
31 dicembre 1994, estremi compresi;
    b)     siano     riconosciuti    in    possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale   quali   allievi   delle   Scuole  militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7, 8 e 9;
    c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
    d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653 e successive modificazioni;
    e)  siano  in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2008-2009  l'idoneita'  alla  ammissione  al 1° liceo classico (terzo
anno)  ovvero  al  3°  liceo  scientifico o liceo scientifico europeo
(terzo  anno).  Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani
che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti.
   2.  I  requisiti  per  l'ammissione  al  concorso, ad eccezione di
quelli  indicati  nel  precedente  comma  1,  lettere  a),  b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.