Art. 5.

                             Commissioni


   1.   Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
    a)  commissione per la prova preliminare di cultura generale, per
la  prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti
al liceo classico;
    b)  commissione per la prova preliminare di cultura generale, per
la  prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti
al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
    c) commissione per la prova di educazione fisica;
    d) commissione per gli accertamenti sanitari;
    e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    f) commissione per l'accertamento attitudinale.
   2.  Le  commissioni  di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
saranno composte, ciascuna, da:
    a)   un   ufficiale   di   grado   non   inferiore  a  Colonnello
dell'Esercito, presidente;
    b) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
    c)   cinque   docenti   di   scuola   media  superiore  abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
    d)   un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
   3. La commissione per la prova di educazione fisica sara' composta
da:
    a)  un  ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
    b)  due  ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari
di educazione fisica, membri;
    c)   un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
   La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di
personale   del   Centro   di   selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito,   fra   cui   un   ufficiale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito.
   4. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  dell'Esercito di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
    b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
   La  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.
   5.  La  commissione  per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
    a) un Brigadier Generale medico dell'Esercito, presidente;
    b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
   I  componenti  della commissione di cui al presente comma dovranno
essere  diversi  da quelli che hanno fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 4.
   6.  La  commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
    a)  un  ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
    b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
    c) un ufficiale psicologo dell'Esercito, membro;
    d)  un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
   La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di
ufficiali  del  Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia,
nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.