Art. 12.

                       Ammissione alla Scuola


   1.  I  concorrenti  idonei,  compresi nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  ammessi  alla  Scuola  navale militare «Francesco
Morosini».  Dal  numero  dei  posti  messi  a concorso verra', pero',
detratto  il  numero dei concorrenti di cui all'articolo 11, comma 5,
ai  quali  non  sia stato ancora comunicato l'esito dell'esame per il
recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore.
Tali  posti  verranno  ricoperti  a  seguito  dell'approvazione delle
graduatorie finali di merito.
   2.  In  ogni  caso  il  Comando  della  Scuola  navale militare ha
facolta'  di  procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di
graduatoria,  a  copertura  di  eventuali  posti  che  si  rendessero
disponibili  per  qualsiasi  causa,  entro i primi venti giorni dalla
data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare.
   3.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione e, pertanto,
esclusi   i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non   potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo  la
relativa   documentazione   giustificativa,   potranno  ottenere  una
proroga,  comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione
presso la Scuola.
   4.  Gli  allievi,  al  compimento  del  16° anno di eta', verranno
sottoposti  a  visita  medica  d'idoneita' allo speciale arruolamento
volontario di anni tre (in virtu' di quanto disposto dall'articolo 9,
comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo
conto  dei  requisiti psico-fisici previsti dal precedente articolo 8
del  presente  decreto.  Per  coloro che compiono il 16° anno di eta'
entro  il  31  dicembre  2009  gli  accertamenti  psico-fisici di cui
all'articolo   8   valgono   ai  fini  dell'idoneita'  allo  speciale
arruolamento volontario.
   5.  All'atto  della  presentazione  alla  Scuola navale militare i
candidati   dovranno  produrre,  a  pena  di  decadenza,  i  seguenti
documenti:
    a)  atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che  esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal
tutore, redatto conformemente all'allegato E del presente decreto;
    b)  pagella  scolastica  in originale - qualora non gia' prodotta
all'atto   della   prova   di  selezione  culturale  in  luogo  della
dichiarazione  sostitutiva  di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera  a) -  da cui risulti la promozione alla classe del liceo per
il   quale  hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del  dirigente
scolastico  dell'istituto  di  provenienza, entrambi necessari per il
trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare;
    c)  certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative
alle  vaccinazioni  antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente
somministrate,   nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o
intolleranze  a  medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
    d) libretto sanitario emesso dall'ASL di appartenenza;
    e)  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  ed il nuoto in corso di validita', rilasciato da
non   oltre   sei   mesi  da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva  italiana  ovvero  da strutture sanitarie pubbliche o
private  convenzionate  che  esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici   specializzati   in  medicina  dello  sport,  anche  se  gia'
presentato in sede concorsuale;
    f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno.
   6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei   concorrenti   sara'  effettuato  d'ufficio.  Inoltre,  ai  fini
dell'accertamento  dei  requisiti di cui al precedente articolo 2 del
presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera'
a  chiedere,  ai  sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, alle Amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  (e  dagli  esercenti  la
potesta'  genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori
del concorso medesimo.
   7.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente  comma  emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti   con   il   provvedimento   emanato   sulla   base  della
dichiarazione non veritiera.
   8.  All'atto  dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna  ad  accettare  la  totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza  della  Scuola  ed  e'  edotto  che, in via temporanea, per
l'anno  scolastico  2009-2010, l'alloggiamento del 1° corso avverra',
di  massima,  in moduli abitativi prefabbricati fino al termine della
ristrutturazione,  attualmente  in  atto,  del  previsto edificio. Il
genitore  o  tutore si impegna, altresi', al pagamento della retta ed
in  generale  di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare
debitore verso l'Amministrazione della Scuola.