Art. 12. Ammissione alla Scuola 1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini». Dal numero dei posti messi a concorso verra', pero', detratto il numero dei concorrenti di cui all'articolo 11, comma 5, ai quali non sia stato ancora comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore. Tali posti verranno ricoperti a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito. 2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare ha facolta' di procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di graduatoria, a copertura di eventuali posti che si rendessero disponibili per qualsiasi causa, entro i primi venti giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare. 3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione e, pertanto, esclusi i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione presso la Scuola. 4. Gli allievi, al compimento del 16° anno di eta', verranno sottoposti a visita medica d'idoneita' allo speciale arruolamento volontario di anni tre (in virtu' di quanto disposto dall'articolo 9, comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei requisiti psico-fisici previsti dal precedente articolo 8 del presente decreto. Per coloro che compiono il 16° anno di eta' entro il 31 dicembre 2009 gli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 8 valgono ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario. 5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti: a) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, redatto conformemente all'allegato E del presente decreto; b) pagella scolastica in originale - qualora non gia' prodotta all'atto della prova di selezione culturale in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) - da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare; c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente somministrate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali); d) libretto sanitario emesso dall'ASL di appartenenza; e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita', rilasciato da non oltre sei mesi da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport, anche se gia' presentato in sede concorsuale; f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti (e dagli esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori del concorso medesimo. 7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola ed e' edotto che, in via temporanea, per l'anno scolastico 2009-2010, l'alloggiamento del 1° corso avverra', di massima, in moduli abitativi prefabbricati fino al termine della ristrutturazione, attualmente in atto, del previsto edificio. Il genitore o tutore si impegna, altresi', al pagamento della retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.