Art. 14.

                       Ordinamento degli studi


   1.  La  Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un istituto
di  formazione  parificato  ad  un  istituto di istruzione di secondo
grado,  che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in
essi  l'interesse  alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad
essa  connesse.  A  tal  fine  gli allievi seguono corsi di studio ed
effettuano  addestramento  di  tipo  militare,  praticando  attivita'
sportiva  e  frequentando  corsi  d'istruzione  marinaresca,  inclusi
imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare.
   2.  I  corsi di studio della Scuola navale militare sono di ordine
classico   e  scientifico,  con  programmi  corrispondenti  a  quelli
previsti  per  l'intero  corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni  di  liceo  scientifico  ad  indirizzo  «tradizionale». Inoltre,
presso  la  Scuola  navale  militare e' istituita la sola cattedra di
inglese.  Gli  allievi  che  nei  primi  due  anni  di  liceo abbiano
frequentato  corsi  di  lingue straniere diverse dall'inglese possono
fare  domanda  di  proseguire,  privatamente  ed  a proprie spese, lo
studio  della  lingua  gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni
private  siano  stabiliti  nel rispetto degli orari e del regolamento
della  Scuola  navale  militare.  Alla  fine  dell'anno  scolastico e
comunque  prima  dello  scrutinio  finale, essi dovranno sostenere il
previsto  esame di idoneita' presso altra scuola secondaria superiore
scelta  dal  candidato  e  produrre la certificazione del superamento
dell'esame.
   3. Gli allievi incorporati non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche  limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 5
del  decreto  legislativo  15  aprile  2005, n. 76 e dall'articolo 28
comma  1  del  decreto  legislativo  17 ottobre 2005, n. 226. Durante
l'intera  permanenza presso la Scuola navale militare non e' concesso
agli allievi di ripetere piu' di un anno di corso.
   4.  Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati  anche  sotto  l'aspetto  della  disciplina militare, della
condotta,  del  carattere,  delle  qualita'  morali,  delle  qualita'
fisiche  e  della  loro  idoneita' alla vita militare. Coloro i quali
saranno  giudicati  «non  idonei»  anche per uno solo dei sopracitati
profili saranno rinviati d'autorita'.