Art. 15.

                 Arruolamento e obblighi di servizio


   1.  Gli  allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contraggono
uno  speciale  arruolamento  volontario di tre anni per il compimento
del  corso  di  studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte
successive rafferme di un anno.
   2.  Gli  allievi  che,  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica   al  servizio  militare,  non  si  trovino  nelle  condizioni
necessarie per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti  in esperimento, previa autorizzazione della Direzione
generale   per  il  personale  militare,  su  proposta  motivata  del
Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere loro
consentito  di  ultimare  gli studi nell'anno scolastico in corso, al
termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
   3.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
   4.  Gli  allievi,  nel corso dell'intera ferma, sono equiparati ai
comuni  di  2ª  classe ed il trattamento economico e' quello previsto
dalla  tabella  allegata  alla  legge  24  dicembre  1986,  n.  958 e
successive modificazioni.