Art. 15. Arruolamento e obblighi di servizio 1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contraggono uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. 2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare, non si trovino nelle condizioni necessarie per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata del Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. 4. Gli allievi, nel corso dell'intera ferma, sono equiparati ai comuni di 2ª classe ed il trattamento economico e' quello previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni.