Art. 19.

                           Rinvio e ritiro


   1.  Il  rinvio in famiglia sara' adottato su proposta motivata del
Comandante   della   Scuola,   previo   parere  del  Consiglio  degli
istruttori,  con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
generale   per   il   personale  militare.  Oltre  ai  casi  previsti
dall'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto interministeriale 4 agosto
2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti
degli allievi:
    a)  per  grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
    b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
    c)  per  perdita  dell'idoneita'  psico-fisica  o  per infermita'
incompatibile con la vita in comune;
    d)  per mancato pagamento della retta o delle spese complementari
a carico della famiglia.
   2.   Il   rinvio   in   famiglia   sara'  altresi'  disposto,  con
provvedimento  della  Direzione generale per il personale militare, a
seguito  di  condanna  penale  per delitti non colposi. Il genitore o
tutore   dell'allievo  minorenne  o  l'allievo  maggiorenne  potranno
ottenere  in  qualunque  momento dell'anno scolastico il ritiro dalla
Scuola.
   3.  All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai  sensi  del  precedente  articolo 15 che sara' stato rinviato o al
quale  sara'  stato  concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.  All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla  Scuola  verra'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa, il
nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale
dello stesso ordine.