Art. 9. Accertamento attitudinale 1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) secondo le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare Francesco Morosini» ed in riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare». Tale accertamento avverra' attraverso lo svolgimento di una serie di prove intellettive, che daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e di prove di personalita' integrate da colloqui individuali, allo scopo di valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola navale militare. La valutazione personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, elasticita' del pensiero, apprendimento; b) area affettiva/relazionale: modulazione ed autonomia affettiva, autocontrollo, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area della produttivita': livelli di attivita', costanza nel rendimento, tolleranza alla frustrazione e allo stress, iniziativa; d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connessi allo specifico contesto, flessibilita' adattativa, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo. 2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione al termine della prova stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 3/10 saranno esclusi dal concorso. 3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive, indipendentemente dall'esito degli accertamenti psico-fisici, saranno sottoposti alle prove di personalita' integrate da colloqui individuali, di cui al precedente comma 1. 4. Il giudizio di «idoneita'» o di «non idoneita'» espresso dalla commissione al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere comunicato, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo. Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta' sul minore sara' comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di inidoneita' espresso nei confronti dei candidati al termine delle prove di personalita'. L'idoneita' conseguita nell'accertamento attitudinale non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11. 5. I verbali dell'accertamento di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per l'accertamento attitudinale al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma e al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati. 6. I candidati che al termine delle prove attitudinali sono stati giudicati «non idonei», potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, spedire apposita istanza per esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina militare - Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona. 7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione della Marina militare i giovani potranno essere sottoposti a prova vestiario. Quanto sopra indipendentemente dall'esito degli accertamenti.