Art. 9.

                      Accertamento attitudinale


   1.  L'idoneita'  attitudinale  dei candidati sara' accertata dalla
commissione  di  cui  al  precedente  articolo 5, comma 1, lettera d)
secondo   le   modalita'  indicate  nelle  «Norme  per  la  selezione
attitudinale   nel  concorso  per  l'ammissione  alla  Scuola  navale
militare Francesco Morosini» ed in riferimento alla direttiva tecnica
«Profili  attitudinali  del  personale  della  Marina militare». Tale
accertamento avverra' attraverso lo svolgimento di una serie di prove
intellettive,  che  daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e
di  prove  di  personalita'  integrate  da colloqui individuali, allo
scopo  di  valutare  le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei
medesimi  agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella
vita  e  nelle attivita' della Scuola navale militare. La valutazione
personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine:
    a)  area  del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento;
    b)   area   affettiva/relazionale:   modulazione   ed   autonomia
affettiva,   autocontrollo,  autostima,  socializzazione,  lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita';
    c)  area  della produttivita': livelli di attivita', costanza nel
rendimento, tolleranza alla frustrazione e allo stress, iniziativa;
    d)  area  motivazionale:  bisogni  ed  aspettative  connessi allo
specifico    contesto,    flessibilita'    adattativa,   livello   di
partecipazione all'assunzione di ruolo.
   2.  L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli  interessati  a  cura  della  commissione al termine della prova
stessa.  I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 3/10
saranno esclusi dal concorso.
   3.  Tutti  i candidati che avranno superato le prove intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psico-fisici, saranno
sottoposti   alle   prove   di  personalita'  integrate  da  colloqui
individuali, di cui al precedente comma 1.
   4.  Il giudizio di «idoneita'» o di «non idoneita'» espresso dalla
commissione  al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere
comunicato,  per  iscritto,  agli interessati ed e' definitivo. Al/ai
soggetto/i  che  esercita/esercitano  la  potesta'  sul  minore sara'
comunicata,  per iscritto, la motivazione del giudizio di inidoneita'
espresso  nei  confronti  dei  candidati  al  termine  delle prove di
personalita'.  L'idoneita'  conseguita nell'accertamento attitudinale
non  dara'  luogo  ad  attribuzione  di alcun punteggio utile ai fini
della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
   5.  I  verbali  dell'accertamento  di  cui  al  presente  articolo
dovranno  essere  inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per l'accertamento attitudinale al Ministero della difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
Reclutamento  ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143
Roma e al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» -
Viale  Piave  30/A,  30132  Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
   6.  I candidati che al termine delle prove attitudinali sono stati
giudicati «non idonei», potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n.  241  e  successive  modificazioni,  spedire  apposita istanza per
esercitare  il  diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera
raccomandata  da inviare al Centro di selezione della Marina militare
- Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona.
   7.  Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  i giovani potranno essere sottoposti a prova
vestiario.    Quanto   sopra   indipendentemente   dall'esito   degli
accertamenti.