Art. 12. Ammissione alla Scuola 1. I candidati idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno invitati, con lettera raccomandata o telegramma, a cura dell'Ufficio concorsi della Scuola militare aeronautica a presentarsi presso la Scuola medesima per la frequenza dei corsi, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione. Dal numero dei posti messi a concorso verra', pero', detratto il numero dei concorrenti di cui all'articolo 11, comma 4, ai quali non sia stato ancora comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore. Tali posti verranno ricoperti a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito. I candidati convocati dovranno inviare un telegramma o comunicazione a mezzo fax (n. 055/2704804) di accettazione o rinuncia all'ammissione al 1° liceo classico o al 3° liceo scientifico. 2. In ogni caso il Comando della Scuola militare aeronautica ha facolta' di procedere alla copertura di eventuali posti che si rendessero disponibili per qualsiasi causa entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione e, pertanto, esclusi i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare aeronautica di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non oltre il 10° giorno dalla data fissata dalla Scuola per la loro presentazione. 4. Gli allievi, al compimento del 16° anno di eta', verranno sottoposti a visita medica di idoneita' allo speciale arruolamento volontario di anni tre, tenendo conto dei requisiti psico-fisici previsti dal precedente articolo 7 del presente decreto. Per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro il 31 dicembre 2009 gli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 7 varranno ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario. 5. All'atto della presentazione alla Scuola militare aeronautica i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza: a) nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza necessario per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare aeronautica. Le pagelle in originale, insieme al dossier scolastico dell'allievo incorporato, saranno chieste, d'ufficio, agli istituti di provenienza direttamente dalla Scuola militare aeronautica. Le firme dei dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle devono essere autenticate dall'Ufficio scolastico provinciale o regionale competente per territorio; b) certificato, in originale o in copia conforme, comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente somministrate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali); c) atto di assenso alla ferma volontaria di anni tre (solo per i concorrenti che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato H che costituisce parte integrante del presente decreto; d) libretto sanitario emesso dall'ASL di appartenenza. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Comando della Scuola militare aeronautica provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti (e dagli esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori del concorso medesimo. 7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga che il contenuto della dichiarazione non e' veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza della Scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.