Art. 12.

                       Ammissione alla Scuola


   1.  I  candidati  idonei,  compresi  nel  numero dei posti messi a
concorso,  saranno invitati, con lettera raccomandata o telegramma, a
cura  dell'Ufficio  concorsi  della  Scuola  militare  aeronautica  a
presentarsi presso la Scuola medesima per la frequenza dei corsi, con
riserva  di  accertamento  dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Dal  numero  dei  posti  messi  a concorso verra', pero', detratto il
numero  dei concorrenti di cui all'articolo 11, comma 4, ai quali non
sia  stato  ancora  comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei
debiti  e  la conseguita ammissione alla classe superiore. Tali posti
verranno  ricoperti  a  seguito  dell'approvazione  delle graduatorie
finali   di   merito.  I  candidati  convocati  dovranno  inviare  un
telegramma   o   comunicazione   a  mezzo  fax  (n.  055/2704804)  di
accettazione  o  rinuncia all'ammissione al 1° liceo classico o al 3°
liceo scientifico.
   2.  In  ogni  caso il Comando della Scuola militare aeronautica ha
facolta'  di  procedere  alla  copertura  di  eventuali  posti che si
rendessero  disponibili  per  qualsiasi  causa  entro  i primi trenta
giorni  dalla  data  di  inizio  del  corso,  secondo  l'ordine delle
rispettive graduatorie.
   3.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione e, pertanto,
esclusi   i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece,   che   comunicheranno   al  Comando  della  Scuola  militare
aeronautica  di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo   la   relativa  documentazione  giustificativa,  potranno
ottenere  una  proroga,  comunque  non oltre il 10° giorno dalla data
fissata dalla Scuola per la loro presentazione.
   4.  Gli  allievi,  al  compimento  del  16° anno di eta', verranno
sottoposti  a  visita  medica di idoneita' allo speciale arruolamento
volontario  di  anni  tre,  tenendo  conto dei requisiti psico-fisici
previsti  dal  precedente articolo 7 del presente decreto. Per coloro
che  compiranno  il  16°  anno  di eta' entro il 31 dicembre 2009 gli
accertamenti  psico-fisici  di  cui  all'articolo  7 varranno ai fini
dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario.
   5. All'atto della presentazione alla Scuola militare aeronautica i
candidati dovranno produrre, a pena di decadenza:
    a)   nulla-osta   del   dirigente   scolastico  dell'istituto  di
provenienza  necessario  per  il  trasferimento al liceo annesso alla
Scuola  militare  aeronautica.  Le  pagelle  in originale, insieme al
dossier   scolastico   dell'allievo   incorporato,  saranno  chieste,
d'ufficio,  agli  istituti  di  provenienza direttamente dalla Scuola
militare  aeronautica. Le firme dei dirigenti delle scuole parificate
o   legalmente  riconosciute  apposte  sulle  pagelle  devono  essere
autenticate   dall'Ufficio   scolastico   provinciale   o   regionale
competente per territorio;
    b)  certificato, in originale o in copia conforme, comprovante il
numero,  le  date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche,
antitifiche  ed  altre eventualmente somministrate, nonche' eventuale
dichiarazione  di allergie e/o intolleranze a medicinali (qualora non
gia'   prodotto   all'atto   della  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali);
    c)  atto di assenso alla ferma volontaria di anni tre (solo per i
concorrenti  che  alla  data  di  presentazione  alla  Scuola abbiano
compiuto   il   16°  anno  di  eta'),  secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato   H  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
    d) libretto sanitario emesso dall'ASL di appartenenza.
   6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei   concorrenti   sara'  effettuato  d'ufficio.  Inoltre,  ai  fini
dell'accertamento  dei  requisiti di cui al precedente articolo 2 del
presente  decreto,  il  Comando  della  Scuola  militare  aeronautica
provvedera'  a  chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente   della   Repubblica   28  dicembre  2000,  n.  445,  alle
Amministrazioni  pubbliche  ed  agli  enti  competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  (e  dagli
esercenti  la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  dal  tutore)
risultati vincitori del concorso medesimo.
   7.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  emerga  che il contenuto della dichiarazione non e' veritiero,
il  dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
   8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore) si
impegna  ad  accettare  le  prescrizioni  della  normativa  circa  la
frequenza  della  Scuola.  Si  impegna,  altresi', al pagamento della
retta  ed  in  generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra'
risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.