Art. 13.

                             Esclusioni


   1.  L'Amministrazione  puo', con provvedimento motivato, escludere
in  ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi  candidato  che non venga
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla
Scuola  militare  aeronautica,  nonche'  escludere  il medesimo dalla
frequenza  del  corso di studio, qualora il difetto dei requisiti sia
accertato durante il corso stesso.