Art. 13. Esclusioni 1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venga ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla Scuola militare aeronautica, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti sia accertato durante il corso stesso.