Art. 15.

                 Arruolamento e obblighi di servizio


   1.  Gli  allievi,  appena  compiuto  il 16° anno di eta', dovranno
contrarre  una ferma speciale di tre anni per il compimento del corso
di  studi prescelto; a tal fine potra' essere consentita una rafferma
non  superiore ad un anno. Gli allievi che al compimento del 16° anno
non  vorranno assoggettarsi a tale arruolamento saranno dimessi dalla
Scuola militare aeronautica.
   2.  Gli  allievi  che,  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare, non si trovino nelle condizioni previste
per   essere   arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che  possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti  in esperimento, previa autorizzazione della Direzione
generale   per  il  personale  militare,  su  proposta  motivata  del
Comandante  della  Scuola  militare  aeronautica.  In caso contrario,
potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli  studi  nell'anno
scolastico  in  corso, al termine del quale saranno allontanati dalla
Scuola.
   3.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
   4.  Gli  allievi,  nel corso dell'intera ferma, sono equiparati al
personale  di  truppa  ed il trattamento economico e' quello previsto
dalla  tabella  allegata  alla  legge  24  dicembre  1986,  n.  958 e
successive modificazioni.