Art. 16.

                  Passaggio di corso e graduatoria


   1.  La  promozione  al  corso  superiore  ed  il conseguimento del
diploma  di Stato saranno regolati dalla normativa vigente in materia
per  gli  istituti  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado. Il
passaggio  alla  classe  superiore  ed  il  conseguimento del diploma
saranno  subordinati  al raggiungimento della promozione scolastica e
dell'idoneita',  attraverso  il  voto  di sufficienza nell'attitudine
militare.
   2. Al termine di ogni anno scolastico, il Comandante della Scuola,
previo  parere  del  consiglio  permanente  di  attitudine, valutera'
ciascun  allievo  sotto  il profilo dell'attitudine militare. In tale
valutazione il Comandante tiene conto:
    a)   del   senso   del  dovere,  della  responsabilita'  e  della
disciplina;
    b)  delle doti intellettive espresse nelle attivita' didattiche a
carattere militare;
    c) dell'attitudine fisica dimostrata nelle istruzioni a carattere
militare e ginnico-sportive;
    d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
   3.   Gli  allievi  promossi,  che  abbiano  riportato  valutazione
sufficiente   in   attitudine  militare,  saranno  ammessi  al  corso
superiore  nell'ordine della graduatoria di merito, determinata sulla
base  della  media  dei  risultati  scolastici  e del voto conseguito
nell'attitudine  militare.  Nella graduatoria, a parita' di punteggio
di  merito,  sara'  data  la precedenza all'allievo che avra' il piu'
alto  voto  in  attitudine militare. A parita' anche di questo, sara'
data  precedenza  all'allievo  che  aveva  maggiore  anzianita' nella
precedente   graduatoria   di  concorso  o  di  ammissione  al  corso
superiore.  Gli  allievi  che  avranno  contratto  uno  o piu' debiti
formativi,  qualora  ammessi  a  frequentare  la  classe  successiva,
verranno  inseriti nella graduatoria di merito dopo tutti gli allievi
promossi.
   4.   Al  termine  di  ciascun  periodo  ed  al  termine  dell'anno
scolastico  il  Comandante della Scuola inviera' ai genitori o tutori
degli   allievi   minorenni   un   rapporto  contenente  elementi  di
informazione  sulle  valutazioni  scolastiche  ed  attitudinali degli
allievi, conservando una copia agli atti dell'istituto.