Art. 18.

               Dispensa totale o parziale dalla retta


   1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta:
    a) agli orfani di guerra (o equiparati);
    b)  agli  orfani  di  dipendenti  militari  e  civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
   2.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
    a)  ai  figli  dei  decorati  dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
    b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
    c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato,  abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di  dipendenti  civili  di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
   I  titoli  di  dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di  chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il giovane
risulti a carico.
   3.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
    a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi
compresi  nei  primi  due  decimi  delle  graduatorie  di  merito dei
concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con  un punteggio complessivo non inferiore a 48/60, con le modalita'
indicate nel precedente articolo 11;
    b)  negli  anni  scolastici  successivi,  agli  allievi che negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10 (o
voto equivalente) con esclusione di religione e condotta.
   4.  Potranno  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
da  mezze  rette  per  benemerenze  diverse, l'una per benemerenze di
famiglia  e l'altra per merito personale. Il beneficio della dispensa
totale  o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra'
accordato  durante  il  tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso
per insuccesso negli studi.
   5.  Per  ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o
dalla  mezza  retta  sara'  necessario  presentare  apposita istanza,
secondo  lo  schema  riportato  nell'allegato I che costituisce parte
integrante   del  presente  decreto,  corredata  della  dichiarazione
sostitutiva  di  cui  al successivo comma 9 del presente articolo. Le
istanze,  indirizzate  al Ministero della difesa - Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  1ª  Sezione  -  Viale  dell'Esercito, 186 - 00143 Roma,
dovranno essere presentate al Comando della Scuola entro il 5 ottobre
2009.
   6.  Qualora  il  titolo  che  da diritto al beneficio sia maturato
successivamente  all'ammissione  alla Scuola dell'allievo, la domanda
per  la  concessione  del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel  termine  massimo  di  tre  mesi dalla data nella quale sia stato
riconosciuto  il  titolo per la concessione. In tal caso il beneficio
sara'  accordato,  se  spettante,  con  effetto retroattivo a partire
dalla data di insorgenza del titolo.
   7.  Il  Comando  della  Scuola  militare  aeronautica, ricevute le
domande,  ne  curera'  l'istruttoria,  accertando la regolarita' e la
completezza  della  documentazione  a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria, inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
   8.  Per  ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui
ai  precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, alla domanda dovra'
essere  allegata  una  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata con le
modalita'  e  ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, contenente
tutti  gli  elementi  da  cui  risulti il titolo che da' diritto alla
concessione   del   beneficio   chiesto,   al   fine   di  consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli.
   9. I concorrenti, in alternativa, avranno facolta' di produrre, in
luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i
relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione.
   10.  La  dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al
precedente  comma  3  del presente articolo sara' accordata d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
Scuola militare aeronautica.