Art. 19. Rinvio e ritiro 1. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' adottato su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare. Tale provvedimento potra' essere adottato: a) per votazione insufficiente in attitudine militare; b) per reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesta insofferenza alla vita militare; c) per perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia. 2. Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a seguito di condanna penale per delitti non colposi anche in seguito a patteggiamento. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne potranno ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla Scuola. 3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente articolo 15 che sara' rinviato o al quale sara' concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessera' di appartenere alla Scuola verra' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.