Art. 19.

                           Rinvio e ritiro


   1.  Il rinvio in famiglia degli allievi sara' adottato su proposta
motivata  del  Comandante  della  Scuola, previo parere del consiglio
permanente  di  attitudine,  con provvedimento a carattere definitivo
della   Direzione   generale   per   il   personale   militare.  Tale
provvedimento potra' essere adottato:
    a) per votazione insufficiente in attitudine militare;
    b) per reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesta
insofferenza alla vita militare;
    c)  per  perdita  dei  requisiti  o  dell'idoneita'  psico-fisica
previsti dal bando di concorso;
    d)  per mancato pagamento della retta o delle spese complementari
a carico della famiglia.
   2.   Il   rinvio   in   famiglia   sara'  altresi'  disposto,  con
provvedimento  della  Direzione generale per il personale militare, a
seguito di condanna penale per delitti non colposi anche in seguito a
patteggiamento.   Il  genitore  o  tutore  dell'allievo  minorenne  o
l'allievo   maggiorenne   potranno   ottenere  in  qualunque  momento
dell'anno scolastico il ritiro dalla Scuola.
   3.  All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai  sensi  del  precedente  articolo 15 che sara' rinviato o al quale
sara'  concesso  il  ritiro,  sara' prosciolto dalla ferma contratta.
All'allievo  che  per  qualunque  motivo cessera' di appartenere alla
Scuola  verra'  consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta
per  il  trasferimento  ad  analoga  classe in istituto statale dello
stesso ordine.