Art. 10.

                           Borse di studio

   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
   Qualora  l'avente  titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
   In  presenza  di  una  o  piu'  borse di studio finanziate da Enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
   Qualora  la  borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione
della  stessa  a  specifiche  tematiche  di  tesi,  il candidato puo'
scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi.
   L'importo  annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente (vedi nota 1) .
   Le somme vengono erogate a partire dal mese di novembre 2009 (vedi
nota  2) di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di
indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Su  richiesta  del  tutor, la borsa di studio e' aumentata del 50%
per  eventuali  periodi  di  permanenza  all'estero  autorizzati  dal
Coordinatore o dal Collegio dei Docenti.
   Previo   mantenimento   dei   requisiti   di   merito,  la  durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del ciclo di Dottorato.
   Le  sospensioni  della  frequenza  del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
   Qualora  in  corso  d'anno  un dottorando rinunci a proseguire gli
studi,  egli  decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio
per la quota non ancora corrisposta.



(1)  Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
stabilisce  ex  art.  2  comma  26  della  Legge  335/95 e successive
modifiche  e  integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal
01/01/2009 e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%,
di cui 1/3 a carico del dottorando.
(2)  Eventuali  borse  di  studio  di  pre-dottorato  potranno essere
conferite dal Collegio dei Docenti, secondo le modalita' previste dal
Titolo  IV  del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a
progetto,  borse  di  studio  per la formazione avanzata e assegni di
tutorato.