Art. 10. Obblighi dei dottorandi Il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi ed approva per ognuno di essi il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. A tal fine il Collegio dei Docenti nomina un supervisore al quale e' affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attivita' di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare lo svolgimento da parte dei dottorandi di una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, senza oneri per il bilancio dello Stato. Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. Il dottorando e' tenuto a svolgere con assiduita' le attivita' previste dal corso di dottorato di ricerca, come definite dal Collegio dei docenti e a presentare annualmente al Collegio stesso una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca e l'eventuale attivita' didattica svolta e i risultati conseguiti. Dovra' altresi' indicare le partecipazioni a seminari, congressi o ad altre iniziative scientifiche e le pubblicazioni prodotte. Il Collegio dei docenti puo' richiedere la discussione orale della relazione secondo modalita' prestabilite. Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attivita' di ricerca cui partecipa nel caso in cui cio' venga richiesto dal Collegio dei docenti. In materia di brevetti si applica la normativa vigente in quanto compatibile. Il dottorando puo' svolgere parte della propria attivita' di ricerca presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa autorizzazione del Coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne i motivi al Collegio dei Docenti nella prima riunione successiva all'autorizzazione. Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi, o per le eventuali proroghe, e' prescritta l'autorizzazione preventiva dal Collegio dei Docenti. Il dottorando potra' svolgere attivita' lavorative esterne o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso previa autorizzazione del Collegio dei docenti purche' non a tempo pieno o che sia collocata in un periodo limitato dell'anno inferiore ai sei mesi. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescienza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. E' consentita la sospensione dal Corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: grave malattia, servizio militare o civile. In caso di maternita' e' obbligatoria la sospensione del corso. Il Collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso. Le cause di esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, oltre al caso predetto, sono le seguenti: attivita' lavorative svolte senza l'autorizzazione scritta del Collegio dei docenti; contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari; assenze ingiustificate e prolungate.