Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi


   Il  Collegio  dei  Docenti  stabilisce annualmente gli standard di
formazione  richiesti  ai dottorandi ed approva per ognuno di essi il
piano  di  formazione  finalizzato  all'acquisizione delle competenze
necessarie    per   esercitare   attivita'   di   ricerca   di   alta
qualificazione.  A  tal  fine  il  Collegio  dei  Docenti  nomina  un
supervisore  al  quale  e' affidato il compito di seguire il piano di
formazione  del  dottorando  e di guidarlo nell'attivita' di ricerca,
compresa l'elaborazione della tesi finale.
   E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  altro Corso di
Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione.
   E'  vietata  la  contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
   Il  dottorando  puo'  essere  inserito,  previa autorizzazione del
Collegio  dei  Docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
   Il  Collegio  dei Docenti puo' autorizzare lo svolgimento da parte
dei  dottorandi  di  una  limitata  attivita' didattica sussidiaria o
integrativa,  senza oneri per il bilancio dello Stato. Tale attivita'
non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli delle
Universita'.
   Il  dottorando  e'  tenuto  a svolgere con assiduita' le attivita'
previste  dal  corso  di  dottorato  di  ricerca,  come  definite dal
Collegio  dei  docenti  e a presentare annualmente al Collegio stesso
una   relazione   scritta   riguardante   l'attivita'  di  ricerca  e
l'eventuale  attivita'  didattica  svolta  e  i risultati conseguiti.
Dovra' altresi' indicare le partecipazioni a seminari, congressi o ad
altre   iniziative  scientifiche  e  le  pubblicazioni  prodotte.  Il
Collegio  dei  docenti  puo'  richiedere  la  discussione orale della
relazione secondo modalita' prestabilite.
   Il  dottorando  ha  l'obbligo  di  riservatezza  in relazione alle
attivita'  di  ricerca  cui  partecipa  nel  caso  in  cui cio' venga
richiesto dal Collegio dei docenti. In materia di brevetti si applica
la normativa vigente in quanto compatibile.
   Il  dottorando  puo'  svolgere  parte  della  propria attivita' di
ricerca  presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa
autorizzazione  del Coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne i
motivi  al  Collegio  dei  Docenti  nella  prima  riunione successiva
all'autorizzazione.
   Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi, o
per  le eventuali proroghe, e' prescritta l'autorizzazione preventiva
dal Collegio dei Docenti.
   Il  dottorando  potra'  svolgere  attivita'  lavorative  esterne o
proseguire    l'attivita'    lavorativa    in   essere   al   momento
dell'iscrizione  al  corso  previa  autorizzazione  del  Collegio dei
docenti  purche'  non a tempo pieno o che sia collocata in un periodo
limitato dell'anno inferiore ai sei mesi.
   Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato  a  domanda  in  congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di  studio.  In  caso  di  ammissione  a corsi di dottorato di
ricerca  senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato
in  aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescienza  in  godimento  da  parte  dell'amministrazione  pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
   E'  consentita  la  sospensione  dal  Corso  esclusivamente  per i
periodi  relativi  ai  seguenti  casi, debitamente documentati: grave
malattia,  servizio  militare  o  civile.  In  caso  di maternita' e'
obbligatoria la sospensione del corso.
   Il  Collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera,
procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero,
nel  caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione
di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso.
   Le  cause  di  esclusione  dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata  del  Collegio  dei docenti, oltre al caso predetto, sono le
seguenti:
    attivita'  lavorative  svolte  senza l'autorizzazione scritta del
Collegio dei docenti;
    contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari;
    assenze ingiustificate e prolungate.