Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi


   I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
   A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il  Collegio dei docenti puo',  con motivata deliberazione,  proporre
al Rettore l'esclusione dalla Scuola di Dottorato di Ricerca.
   I dottorandi possono svolgere attivita' professionali o lavorative
esterne solo previa autorizzazione scritta del Collegio dei docenti.
   I  dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi'  l'obbligo  di  seguire  le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
   Le  borse  di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
   Viene  attivamente  incoraggiato  lo  svolgimento  di soggiorni di
studio   e   ricerca   presso  istituzioni  straniere  da  parte  dei
dottorandi. I dottorandi dell'indirizzo di Sociologia sono invitati a
trascorrere  almeno  parte del secondo anno all'estero. Ai dottorandi
dell'indirizzo  specialistico  di «Metodologia ed epistemologia delle
scienze  sociali»  e'  richiesto obbligatoriamente un soggiorno della
durata di almeno dodici mesi per attivita' di studio e ricerca presso
una delle universita' straniere che partecipano al Dottorato.
   L'Universita'  garantisce  nel  periodo  di frequenza del corso la
copertura   assicurativa   per  infortuni  e  responsabilita'  civile
limitatamente  alle  attivita'  che  si  riferiscono  al Dottorato di
ricerca.
   Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  Dottorato  di  ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
   In  caso di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
   Qualora,  dopo  il  conseguimento  del  Dottorato  di  ricerca, il
rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del  dipendente  nei  due  anni  successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.