Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei docenti, come specificato all'art. 3 del presente bando. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al Rettore l'esclusione dalla Scuola di Dottorato di Ricerca. I dottorandi possono svolgere attivita' professionali o lavorative esterne solo previa autorizzazione scritta del Collegio dei docenti. I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera. Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. Viene attivamente incoraggiato lo svolgimento di soggiorni di studio e ricerca presso istituzioni straniere da parte dei dottorandi. I dottorandi dell'indirizzo di Sociologia sono invitati a trascorrere almeno parte del secondo anno all'estero. Ai dottorandi dell'indirizzo specialistico di «Metodologia ed epistemologia delle scienze sociali» e' richiesto obbligatoriamente un soggiorno della durata di almeno dodici mesi per attivita' di studio e ricerca presso una delle universita' straniere che partecipano al Dottorato. L'Universita' garantisce nel periodo di frequenza del corso la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile limitatamente alle attivita' che si riferiscono al Dottorato di ricerca. Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.