Art. 5. Punteggi attribuibili I punteggi massimi attribuibili dalla Commissione selezionatrice per le singole prove saranno decisi in sede di prima convocazione della stessa e saranno inclusi nel Regolamento delle prove d'esame, che la stessa Commissione provvedera' a redigere e che sara' pubblicato sul sito http://www.campus.ice.gov.it/. Ai candidati che presenteranno come seconda lingua il cinese, il giapponese, l'arabo o il russo verra' attribuito un punteggio aggiuntivo. La Commissione si riserva altresi' di fissare un punteggio minimo per la prova psicoattitudinale e per le prove obbligatorie di lingua che, ove non raggiunto, determina la non idoneita' del candidato. Il punteggio potra' essere espresso anche in frazione decimale di punto. I risultati degli esami completi di scritto ed orale verranno affissi quotidianamente per ogni giorno di esame. La graduatoria finale per l'ammissione al Master, espressa su un massimo di 100 punti, verra' formulata dalla Commissione selezionatrice, sulla base del punteggio ottenuto dai singoli candidati, e affissa al termine dell'ultima giornata di esame. A parita' di punteggio, sara' data la precedenza ai candidati piu' giovani. In caso di rinuncia di uno o piu' vincitori l'Istituto si riserva la facolta' di ammettere al corso altri candidati idonei, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dall'inizio delle lezioni.