Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione al concorso, oltre all'appartenenza alla categoria di destinatari di cui all'articolo 1, comma 1, alla quale il concorso e' riservato, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta, con esclusione di qualsiasi elevazione; c) titolo di studio della scuola dell'obbligo; d) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138; e) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; f) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia essere di condotta incensurabile; h) non aver comunque riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi; i) non sottoposizione a misura di prevenzione; l) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; m) non essere destinatario di provvedimento di espulsione dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o di destituzione dai pubblici uffici, compreso qualsiasi provvedimento, comunque denominato, comportante la cessazione del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione adottato in conseguenza di inadempimento, scarso rendimento, negligenza o comportamento illecito. 2. Per l'idoneita' psico-fisica di cui alla lettera e) del comma 1, ulteriore rispetto alla statura di cui alla precedente lettera d), sono richiesti i seguenti requisiti: a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; b) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi; c) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); d) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3. Devono altresi', ad eccezione di quello relativo all'eta', di cui al comma 1, lettera b), essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo agente. 4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso. La verifica delle domande puo' essere completata anche solo in riferimento ai candidati che superano la prova e gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione dalla prova e dagli accertamenti di idoneita' non costituisce riconoscimento del possesso dei requisiti, ne' sana le eventuali irregolarita' della domanda di partecipazione. Tutti i candidati sono ammessi alla prova e agli accertamenti con riserva della verifica del possesso dei requisiti. 5. L'esclusione dal concorso dei candidati o la decadenza dalla nomina dei vincitori, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.