Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Per la partecipazione al concorso, oltre all'appartenenza alla
categoria  di  destinatari di cui all'articolo 1, comma 1, alla quale
il  concorso  e'  riservato,  e'  richiesto  il possesso dei seguenti
requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b)  eta'  non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta,
con esclusione di qualsiasi elevazione;
    c) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    d)  statura  non  inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
    e)  idoneita'  psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato  ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    f)  idoneita'  attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato  ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    g)  qualita'  morali  e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi  della  magistratura  ordinaria,  ai  sensi dell'articolo 26
della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ossia  essere di condotta
incensurabile;
    h)  non  aver  comunque  riportato  condanna a pena detentiva per
delitti non colposi;
    i) non sottoposizione a misura di prevenzione;
    l) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
    m)  non  essere destinatario di provvedimento di espulsione dalle
Forze  armate o dalle Forze di polizia o di destituzione dai pubblici
uffici,   compreso   qualsiasi  provvedimento,  comunque  denominato,
comportante  la  cessazione  del rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione  adottato  in  conseguenza  di  inadempimento, scarso
rendimento, negligenza o comportamento illecito.
   2.  Per  l'idoneita' psico-fisica di cui alla lettera e) del comma
1, ulteriore rispetto alla statura di cui alla precedente lettera d),
sono richiesti i seguenti requisiti:
    a)   sana   e   robusta   costituzione  fisica,  non  considerata
sussistente  in  presenza  delle  imperfezioni ed infermita' elencate
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 1991, n. 132;
    b)  senso  cromatico  e  luminoso  normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus  naturale  non  inferiore  a  12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
    c)   funzione   uditiva  senza  ausilio  di  protesi  con  soglia
audiometrica   media  sulle  frequenze  500,  1000,  2000,  4000  hz,
all'esame  audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio  che  sente  di  meno  e a 15 decibel all'altro (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%);
    d)  apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria
e,  comunque,  debbono  essere  presenti:  i  dodici  denti  frontali
superiori  ed  inferiori;  e'  ammessa la presenza di non piu' di sei
elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte
per  ogni  emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle
coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei
denti  mancanti  o  sostituiti da protesi non puo' essere superiore a
sedici elementi.
   3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del   termine   utile   per   la   presentazione   della  domanda  di
partecipazione al concorso di cui all'articolo 3. Devono altresi', ad
eccezione di quello relativo all'eta', di cui al comma 1, lettera b),
essere  conservati  sino  alla  data  di  decorrenza  della nomina ad
allievo agente.
   4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di  partecipazione  specificati  nel  bando  di concorso. La verifica
delle  domande  puo'  essere  completata anche solo in riferimento ai
candidati  che  superano la prova e gli accertamenti di idoneita'. La
mancata  esclusione dalla prova e dagli accertamenti di idoneita' non
costituisce  riconoscimento  del  possesso dei requisiti, ne' sana le
eventuali  irregolarita'  della  domanda  di  partecipazione. Tutti i
candidati  sono  ammessi  alla  prova e agli accertamenti con riserva
della verifica del possesso dei requisiti.
   5.  L'esclusione  dal  concorso dei candidati o la decadenza dalla
nomina  dei  vincitori,  per  difetto  anche di uno solo dei suddetti
requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento ed e' disposta con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.