Art. 4.

                       Commissione di concorso


   1.  La  commissione  di concorso dispone per l'effettuazione della
prova  d'esame,  con  possibilita'  di  avvalersi  anche di procedure
automatizzate  gestite  da  imprese  specializzate  in  selezione del
personale.
   2. La commissione di concorso e' nominata con decreto del capo del
Corpo  forestale  dello  Stato ed e' composta da un dirigente, che la
presiede, e da due appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo  forestale  dello  Stato  con  qualifica  non  inferiore a vice
questore  aggiunto  forestale.  Svolge  le  funzioni di segretario un
appartenente  al  ruolo  direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato.
   3.  Dei  componenti  della commissione di concorso almeno un terzo
deve  essere  riservato  alle  donne,  ai  sensi dell'articolo 57 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   4.  I  membri  vengono  scelti tra coloro che non siano componenti
dell'organo  di  direzione  politica del Corpo forestale dello Stato,
che  non  ricoprano  cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.