Art. 5. Prova d'esame 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono, comunque con riserva di accertamento dell'appartenenza alla categoria di cui all'articolo 1 e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della regolarita' della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito essenziale per l'ammissione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16 ottobre 2009, oltre che sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova d'esame consiste nella soluzione in tempo predeterminato di un questionario articolato su domande con risposta a scelta multipla di cui settanta (70) vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo e venti (20) sulla lingua inglese e la videoscrittura, eventualmente integrate con ulteriori a carattere logico deduttivo, sino ad un massimo di 150 quesiti complessivi. 3. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso. 4. Vengono ammessi alla successiva fase concorsuale, nel limite massimo stabilito all'articolo 6, i candidati che riportino una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova d'esame.