Art. 5.

                            Prova d'esame


   1.  I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono, comunque con riserva di accertamento dell'appartenenza
alla  categoria di cui all'articolo 1 e del possesso dei requisiti di
cui   all'articolo   2   e   della   regolarita'   della  domanda  di
partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di
un  valido  documento  di  riconoscimento,  per  sostenere  la  prova
d'esame,  il  cui  superamento  costituisce  requisito essenziale per
l'ammissione   agli   accertamenti   di   idoneita'  psico-fisica  ed
attitudinale,  nella  sede,  nei  giorni  e  nell'ora  indicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi  ed  esami»  - del  16  ottobre  2009,  oltre  che sul sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto
la  voce  concorsi).  La  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
   2.   La   prova   d'esame   consiste   nella  soluzione  in  tempo
predeterminato  di un questionario articolato su domande con risposta
a  scelta  multipla  di  cui  settanta  (70) vertenti su argomenti di
cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della
scuola   dell'obbligo   e  venti  (20)  sulla  lingua  inglese  e  la
videoscrittura,  eventualmente  integrate  con  ulteriori a carattere
logico deduttivo, sino ad un massimo di 150 quesiti complessivi.
   3.  Il  candidato  che  non  si  presenta  nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
   4.  Vengono  ammessi  alla successiva fase concorsuale, nel limite
massimo  stabilito  all'articolo  6,  i  candidati  che riportino una
valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova d'esame.