Art. 6. Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale 1. I candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di cui all'articolo 5, secondo l'ordine risultante dal punteggio della prova d'esame, sino quantomeno al classificato alla posizione 150 e ai suoi pari merito, sono comunque invitati in conformita' a quanto stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita' psico-fisica ed attitudinale da parte di una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla commissione medica, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso. 2. La lettera d'invito puo' contenere l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati presso la struttura pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione. 3. Il candidato, il giorno in cui si presenta per la sottoposizione agli accertamenti di idoneita' psicofisica, e' tenuto a presentare attestazione, firmata dal Comandante di Corpo/Reparto di appartenenza, se in servizio nelle Forze armate, o, se in congedo, dall'Ufficiale responsabile/Funzionario del Distretto militare/Centro documentale militare, dell'effettivo servizio svolto in qualita' di volontario in ferma breve triennale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/91, con la specifica della data di decorrenza giuridica e di conclusione senza demerito del triennio di ferma.