Art. 6.

        Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale


   1.  I  candidati  che abbiano riportato il punteggio minimo di cui
all'articolo 5, secondo l'ordine risultante dal punteggio della prova
d'esame, sino quantomeno al classificato alla posizione 150 e ai suoi
pari merito, sono comunque invitati in conformita' a quanto stabilito
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
psico-fisica  ed attitudinale da parte di una commissione composta da
quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal
sanitario  del  Corpo  per  l'Ispettorato  generale.  Il  giudizio di
idoneita'  o  non  idoneita',  espresso  dalla commissione medica, e'
definitivo  e  comporta,  in  caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso.
   2.   La   lettera   d'invito   puo'   contenere  l'indicazione  di
accertamenti  clinici  da  esibire  alla commissione, ai quali devono
sottoporsi i candidati presso la struttura pubblica specificata nella
lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
   3.   Il   candidato,   il   giorno  in  cui  si  presenta  per  la
sottoposizione  agli accertamenti di idoneita' psicofisica, e' tenuto
a presentare attestazione, firmata dal Comandante di Corpo/Reparto di
appartenenza,  se  in  servizio nelle Forze armate, o, se in congedo,
dall'Ufficiale responsabile/Funzionario del Distretto militare/Centro
documentale  militare,  dell'effettivo servizio svolto in qualita' di
volontario  in  ferma  breve  triennale  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 332/91, con la specifica della data di
decorrenza  giuridica e di conclusione senza demerito del triennio di
ferma.