Art. 7. Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato e' approvata la graduatoria del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinali di cui all'articolo 6, secondo l'ordine del punteggio della prova d'esame di cui all'articolo 5 e, a parita' di punteggio, secondo la preferenza derivante dal possesso, dichiarato nella domanda di partecipazione e documentato ai sensi dell'articolo 8, di titoli preferenziali. I candidati idonei inseriti in graduatoria, secondo l'ordine della stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita' conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 6 decorrono dalla comunicazione all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneita'. 3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 3. 4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione senza giustificato motivo entro il termine assegnato, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente. 5. L'inserimento nella graduatoria degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente innanzitutto all'esito dei controlli di cui all'articolo 8 e, comunque, al non disconoscimento, in qualsiasi momento, dell'appartenenza alla categoria di cui all'articolo 1, del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'articolo 2, nonche' della regolarita' della presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, della partecipazione alla prova e agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 6 e di qualsiasi altro aspetto della procedura. 6. La nomina ad allievo agente di cui al comma 3 comporta la perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate.