Art. 7.

Graduatoria  degli  idonei,  dichiarazione  dei  vincitori, nomina ad
         allievo agente ed ammissione al corso di formazione


   1.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto  del  capo  del  Corpo  forestale dello Stato e' approvata la
graduatoria  del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei
agli  accertamenti  di  idoneita'  fisica e psico-attitudinali di cui
all'articolo 6, secondo l'ordine del punteggio della prova d'esame di
cui  all'articolo  5 e, a parita' di punteggio, secondo la preferenza
derivante  dal possesso, dichiarato nella domanda di partecipazione e
documentato  ai  sensi  dell'articolo  8,  di titoli preferenziali. I
candidati  idonei  inseriti  in  graduatoria,  secondo l'ordine della
stessa  e  fino  alla  copertura  dei  posti  messi  a concorso, sono
dichiarati vincitori del concorso.
   2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo
e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del  Corpo forestale dello
Stato.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale  «Concorsi  ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per  eventuali  impugnative  connesse  a  giudizi  di  non  idoneita'
conseguenti  agli  accertamenti di cui all'articolo 6 decorrono dalla
comunicazione  all'interessato,  tramite  raccomandata  con avviso di
ricevimento,  della  norma  su cui risulta fondato il giudizio di non
idoneita'.
   3.  Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello  Stato,  i  vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del  Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il corso di
formazione di cui all'articolo 1, comma 3.
   4.  La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di  formazione  senza giustificato motivo entro il termine assegnato,
comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
   5.  L'inserimento nella graduatoria degli idonei, la dichiarazione
di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione
al  corso,  di  cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi
disposti  con  riserva,  subordinatamente  innanzitutto all'esito dei
controlli  di cui all'articolo 8 e, comunque, al non disconoscimento,
in   qualsiasi  momento,  dell'appartenenza  alla  categoria  di  cui
all'articolo  1,  del  possesso  dei  requisiti  di partecipazione al
concorso  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  della regolarita' della
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al concorso di cui
all'articolo  3,  della partecipazione alla prova e agli accertamenti
di  cui  agli  articoli  5  e  6  e  di qualsiasi altro aspetto della
procedura.
   6.  La  nomina  ad  allievo  agente  di cui al comma 3 comporta la
perdita   del  grado  eventualmente  rivestito  durante  il  servizio
prestato nelle Forze armate.