Art. 9.

               Corso di formazione e nomina ad agente


   1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a
permettere  il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria
all'impiego,  con  particolare riferimento alle attivita' di polizia,
antincendio,  di  protezione  civile e di controllo del territorio. I
programmi  e  le  modalita' di svolgimento del corso sono fissati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
   2. Per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi
agenti  sono  soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola
del Corpo forestale dello Stato.
   3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi  dell'articolo  49  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201,  il  trattamento economico previsto per gli allievi agenti della
Polizia di Stato.
   4.  Gli  allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso sono
dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo
forestale dello Stato.
   5.  Le  dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza,   nonche'   le   espulsioni  dal  corso,  sono  disciplinate
all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
   6.  Al  termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere  gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del  capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano  gli  esami  finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami
finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso,
agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.