Art. 8.
                           Borse di studio
   Le  borse  di  studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.
   L'importoannuale  della  borsa  di  studio  e'  di  Euro 18.000,00
assoggettabile  al  contributo previdenziale 1NPS a gestione separata
secondo la normativa vigente.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualunque titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
   L'importo  della  borsa  sara'  aumentato  del  50%  per i periodi
trascorsi  all'estero,  concordati  con l'Office of Graduate Studies,
per un periodo massimo di sei mesi, nell'arco dei tre anni di corso.
   La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza.
   Il   pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda seconda volta.
   I  benefici  (borse  di  studio  regionali  per i dottorandi senza
borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9  aprile  2001  -  Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari,  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390  -  verranno  attuati  in  conformita' a quanto verra' deliberato
dalla Regione Lombardia.