Art. 13.
                         Graduatoria finale
   1. Sono formate due graduatorie distinte per ciascun indirizzo.
   2.  Il  punteggio  complessivo  conseguito da ciascun candidato e'
determinato  dalla  somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecniche.
   3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di
punteggio,  le  disposizioni  del Regolamento dei concorsi del Senato
della  Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e
tecniche  devono  presentare  i  documenti comprovanti il possesso di
titoli  che  diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali
titoli  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del termine
utile  per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso.
La  documentazione  comprovante  il possesso degli stessi titoli deve
essere   presentata,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  di  ciascun
candidato,  entro  il  giorno  in  cui si sostengono le prove orali e
tecniche, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente bando.